Art. 9. Graduatorie La Commissione di cui all'art. 6 formera' le graduatorie, distinte per le categorie/specialita/abilitazioni previste nel presente bando, dei concorrenti giudicati idonei, attribuendo a ciascuno il punteggio derivante dalla somma aritmetica del punteggio dei titoli e del punteggio della prova scritta, eventualmente aggiungendo o sottraendo i punteggi derivanti da: 1) incrementi per le seguenti ricompense militari e civili fino ad un massimo di 5 punti: - punti 5 per ogni Medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; - punti 4 per ogni Medaglia d'argento al valor militare o al valor civile; - punti 3 per ogni Medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, o croce al valor militare; - punti 2 per ogni ricompensa al valor Marina e per meriti speciali ed eccezionali; - punti 1 per ogni «Encomio solenne» e per ogni «Encomio semplice»; - punti 0,5 per ogni «Elogio» trascritto a matricola ovvero tributato per iscritto dal Comandante di Corpo; 2) incremento determinato dall'arruolamento ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958: punti 2; 3) decrementi per i seguenti demeriti o sanzioni disciplinari di corpo: - punti 1 per ogni esame non superato in prima sessione, del corso di formazione professionale per Sottocapi; - punti 0,5 per ogni giorno di «Consegna di rigore»; - punti 0,3 per ogni giorno di «Consegna»; - punti 0,1 per ogni «Rimprovero». Per essere produttive di effetto le ricompense e le sanzioni disciplinari in argomento devono essere state conseguite o subite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo di volontario di truppa in servizio permanente ed entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. A parita' di punteggio sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria finale di merito del concorso sara' approvata con decreto interministeriale.