Art. 6. Titoli valutabili Ai sensi dell'art 8 del regolamento d'Ateneo, disciplinante i procedimenti di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato del personale tecnico ed amministrativo, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche', attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio a fianco indicato: a) servizio prestato per un massimo di mesi diciotto in qualita' di lavoratore subordinato a tempo determinato nella stessa professionalita' del posto messo a concorso: 1 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato presso le Universita' oltre i dodici mesi di attivita' lavorativa richiesta per essere esonerati dalla preselezione; 0,50 punto per ogni mese di servizio pertinente prestato presso altre pubbliche amministrazioni fino ad un massimo di punti 18; b) inserimento in graduatorie di merito di procedure selettive nella stessa categoria e area a quella del posto messo a concorso fino ad un massimo di punti 2; c) corsi di formazione, specializzazioni post-laurea, borse di studio, dottorati di ricerca, e pubblicazioni fino ad un massimo di punti 10. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove, previa individuazione dei criteri e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' affisso all'albo dell'ateneo e pubblicato sul sito web all'indirizzo (www.unipa.it/concorsi).