Art. 8.
                           Borse di studio
    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
    In  caso  di pari merito, prevale la valutazione della situazione
economica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali a carico dello studente).
    L'importo della borsa e' maggiorato del 50% per eventuali periodi
di soggiorno all'estero.
    La  borsa  di  studio  e'  erogata  in rate con scadenza mensile;
qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto
a  percepire  la borsa dal mese successivo a quello di manifestazione
della rinuncia.
    Chi  ha  gia'  usufruito  anche  parzialmente  di  una  borsa  di
dottorato  in  Universita'  italiane  non puo' usufruirne una seconda
volta.
    Nei  casi di rinuncia al proseguimento del corso o alla fruizione
della borsa di studio la borsa sara' destinata, per la quota residua,
rispettando la graduatoria di merito, al dottorando titolare di posto
senza borsa.