Art. 9.

                         Iscrizione ai corsi

    1.  I candidati idonei per ordine di graduatoria all'ammissione a
ciascun  corso  di  dottorato  della  Scuola dovranno comunicare alla
Sezione   Formazione   Post  Lauream  e  Permanente  dell'Universita'
Ca Foscari   Venezia,   Dorsoduro   1453,   30123   Venezia,  tramite
telegramma,  pena  l'esclusione  dal  corso,  la  propria volonta' di
iscriversi  al  corso  entro  cinque  giorni dalla data di affissione
della graduatoria nella sede del dipartimento sede amministrativa del
dottorato   di   ricerca,   autocertificando   l'avvenuto   pagamento
dell'imposta  di  bollo  pari  ad Euro 14,62, della tassa sul diritto
allo studio pari ad Euro 99,00 e del contributo per la frequenza pari
ad  Euro  434,00,  per  un  importo  complessivo  di  Euro 547,62, da
effettuare  mediante  apposito  bollettino  di conto corrente postale
ritirabile  presso  la Sezione Formazione Post Lauream e Permanente o
tramite conto corrente postale n 270306 intestato all'Universita' Ca'
Foscari  Venezia  servizio tesoreria, con causale: «iscrizione Scuola
di dottorato in Scienze Umanistiche 22° ciclo (A.A. 2006/2007)».
    2.  Sono  tenuti  al solo pagamento dell'imposta di bollo e della
tassa  regionale per il diritto allo studio per l'importo complessivo
di Euro 113,62:
      a) i titolari di borse di studio;
      b) i titolari di assegno di ricerca;
      c) gli ammessi con invalidita' riconosciuta pari o superiore al
66%.
    3. In caso di rinuncia di uno dei candidati si procedera' secondo
l'ordine   di   graduatoria,   sino   ad   esaurimento  dei  posti  a
disposizione,   tramite   invio   di   telegramma  agli  interessati:
l'accettazione   dovra'  avvenire  entro  7  giorni  dalla  data  del
ricevimento.
    4.  Entro  30  giorni  dalla  data  riportata  nel  telegramma di
accettazione,  il  dottorando dovra' produrre tutta la documentazione
necessaria a perfezionare la sua pratica di iscrizione. Il candidato,
in  possesso  di  titolo  di  studio  estero,  in particolare, dovra'
produrre  il  medesimo  legalizzato  e corredato da «dichiarazione di
valore  in  loco»  a  cura della rappresentanza diplomatico-consolare
italiana  competente  per  territorio  nel  Paese  al cui ordinamento
appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo.
    5.  I  contributi  universitari  per  la  frequenza  dei corsi di
dottorato  sono  determinati  dalla  condizione economica. Ai fini di
definire  la  condizione  economica  si  utilizza l'«Indicatore della
Situazione  Economica  Equivalente» (I.S.E.E.). L'I.S.E.E. e' formato
dal  reddito lordo ai fini Irpef dei componenti del nucleo familiare,
incrementato  del  20%  del patrimonio mobiliare ed immobiliare della
famiglia,  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    6.   I   contributi  universitari  sono  determinati  per  l'a.a.
2006/2007 per fasce di reddito secondo la seguente tabella:

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             Valore di ISEE             |Importo tasse A.A. 2006/2007
=====================================================================
  Fascia 1 - da 0 a 16.500 Euro         |0,00 Euro
---------------------------------------------------------------------
  Fascia 2 - da 16.501 fino a 32.000    |
euro                                    |176,00 Euro
---------------------------------------------------------------------
  Fascia 3 - da 32.000 Euro in poi      |434,00 Euro imp. mass.

    7.  Oltre  all'importo determinato per ciascuna fascia di reddito
e' previsto anche il pagamento della tassa regionale sul diritto allo
studio di Euro 99,00.
    8.   Il   pagamento   e'   previsto  in  un'unica  rata  all'atto
dell'iscrizione.
    9.  La  valutazione  della condizione economica dello studente e'
determinata  ai  sensi  dell'art. 5  del  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 9 aprile 2001, con particolare riferimento al
comma 4.
    10.  Nei  casi in cui la rata sia superiore all'importo calcolato
in base alla condizione economica, la differenza sara' rimborsata.
    11.  Qualora  il  dottorando  risultasse vincitore della borsa di
studio  regionale  di cui all'art. 7, avra' rimborsata anche la tassa
regionale per il diritto allo studio.
    12.  L'eventuale  ritiro  o  decadenza  o esclusione dal corso di
dottorato  non  comporta  una  riduzione  dell'importo complessivo di
tasse.  Resta  fermo  il diritto a ricevere il rimborso degli importi
versati  in  misura maggiore rispetto a quanto previsto dalla propria
situazione  di  reddito per gli studenti che, entro i tempi previsti,
abbiano presentato dichiarazione I.S.E.E.