Art. 8.

     Limite al godimento delle borse di studio di cui all'art. 6

    1. Ai  fini  del  calcolo degli anni di erogazione della borsa di
studio  che  non puo' essere superiore alla durata del corso a cui il
dottorando  e'  iscritto,  sono  conteggiati anche gli anni in cui il
dottorando  ha  goduto  della  borsa  di studio presso altri corsi di
dottorato  sia  di  Ca'  Foscari  che  di  altre  universita',  senza
conseguimento del titolo.