Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. Non prima di quattro mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di cui all'art. 9, comma 2, i candidati possono chiedere all'ICRAM la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso il suddetto termine, l'ICRAM non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.