Art. 12. Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalita' di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per la gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'ICRAM.