Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
      c) la   cui   domanda  non  contenga  tutti  i  dati  richiesti
all'art. 4, comma 3, lettere f), g), l), m);
      c) che  non  posseggano  i  requisiti  di  ammissione  indicati
dall'art. 2 del presente bando;
      d) che  siano  esclusi  dall'elettorato  politico attivo, o che
siano  stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro impiego statale ai sensi
dall'art. 127,  lettera  d),  del  testo unico degli impiegati civili
dello  Stato  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio  1997,  n. 3,  per  aver  conseguito l'impiego mediante la
produzione  di  documenti  falsi o viziati da invalidita' insanabile,
nonche'  di  essere  stati  interdetti  dai pubblici uffici in base a
sentenza passata in giudicato;
      e) che  siano  gia' dipendenti dell'ICRAM con contratto a tempo
indeterminato,  inquadrati  nel  medesimo livello di quello stabilito
dal presente bando.
    2.   I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Il
presidente dell'ICRAM puo' disporre in qualunque momento l'esclusione
dal  concorso  per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che  determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso  il  presidente  dell'ICRAM  dispone  la  decadenza  da ogni
diritto  conseguente  alla  partecipazione  al concorso stesso; sara'
ugualmente  disposta  la  decadenza  dei candidati di cui risulti non
veritiera   una   delle   dichiarazioni  previste  nella  domanda  di
partecipazione    al    concorso    o    delle    dichiarazioni    di
autocertificazione.