Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati: a) la cui domanda sia stata presentata oltre il termine stabilito dal presente bando; b) la cui domanda sia priva della firma del candidato; c) la cui domanda non contenga tutti i dati richiesti all'art. 4, comma 3, lettere f), g), l), m); c) che non posseggano i requisiti di ammissione indicati dall'art. 2 del presente bando; d) che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dall'art. 127, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1997, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, nonche' di essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; e) che siano gia' dipendenti dell'ICRAM con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel medesimo livello di quello stabilito dal presente bando. 2. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. Il presidente dell'ICRAM puo' disporre in qualunque momento l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del concorso il presidente dell'ICRAM dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso stesso; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione al concorso o delle dichiarazioni di autocertificazione.