Art. 6. Valutazione dei titoli 1. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice dispone nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio massimo di 30 punti. 2. Ai fini della valutazione dei titoli ciascuna commissione, utilizzando il curriculum per l'inquadramento delle figure professionali del candidato, valutera' partitamente: a) le pubblicazioni di cui all'art. 4, comma 5, lettera b). Fino a punti 10,00. Punteggio massimo da attribuire a ciascuna pubblicazione, 1,00 punti. A tal fine la commissione valutera' soltanto le pubblicazioni che abbiano effettivo carattere scientifico. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata, o, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti; b) i documenti e titoli di cui al curriculum ed all'art. 4, comma 5, lettera c), diversi dalle pubblicazioni, massimo punti 20,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun documento o titolo punti 2,00. 4. Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli, un punteggio non inferiore a punti 21/30. 5. Del punteggio attribuito nei titoli verra' data comunicazione ai singoli candidati, a cura della commissione esaminatrice, nella raccomandata che fissa la data del colloquio.