Art. 8.

                  Titoli di precedenza e preferenza

    1.  I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano
far  valere  i  titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito,
gia'  dichiarati  nella  domanda,  dovranno  far pervenire all'ICRAM,
entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno
successivo  a  quello in cui hanno sostenuto il suddetto colloquio, i
documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno
attestare,  altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla
data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione delle
domande.
    2.  Qualora  un  candidato  sia  risultato utilmente collocato in
graduatoria  per piu' gruppi di posti di cui all'allegato A e' tenuto
a  comunicare  all'amministrazione, mediante lettera raccomandata con
avviso  di ricevimento, l'opzione per il posto scelto entro 10 giorni
dal ricevimento del relativo invito da parte dell'amministrazione.
    3. Possono beneficiare della riserva coloro che appartengono alle
categorie  di  cui  alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I beneficiari di
detta riserva dovranno produrre:
      a) attestato  rilasciato  da  apposita commissione medica della
A.S.L.  del  luogo  di  residenza  di  cui  all'art. 4  della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
      b) attestato  di iscrizione al collocamento obbligatorio di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciato dagli uffici competenti.
    4.  A  parita'  di merito hanno la preferenza le categorie di cui
all'art. 5,  comma  4  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487.
    5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso
modo  di  cui  al  punto  n. 18  della  legge  9 maggio 1994, n. 487,
indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio
con    l'eventuale   indicazione   dei   giudizi   riportati   oppure
certificazione    rilasciata    dall'Amministrazione   d'appartenenza
attestante il lodevole servizio prestato;
      c) dalla minore eta'.
    6.  Il  diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda
dei casi.
    7.  Il  candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il
possesso  dei  titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a
parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
    8.  I  documenti  di cui al presente articolo saranno considerati
prodotti  in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro il termine indicato nel primo comma. A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    9.  Ai  documenti  di  cui al presente articolo redatti in lingua
straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione in lingua italiana
certificata,  conforme  al  testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare,  ovvero  da  un traduttore
ufficiale.
    10. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.