Art. 8. Titoli di precedenza e preferenza 1. I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito, gia' dichiarati nella domanda, dovranno far pervenire all'ICRAM, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il suddetto colloquio, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. Qualora un candidato sia risultato utilmente collocato in graduatoria per piu' gruppi di posti di cui all'allegato A e' tenuto a comunicare all'amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'opzione per il posto scelto entro 10 giorni dal ricevimento del relativo invito da parte dell'amministrazione. 3. Possono beneficiare della riserva coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I beneficiari di detta riserva dovranno produrre: a) attestato rilasciato da apposita commissione medica della A.S.L. del luogo di residenza di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; b) attestato di iscrizione al collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciato dagli uffici competenti. 4. A parita' di merito hanno la preferenza le categorie di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, da comprovarsi nello stesso modo di cui al punto n. 18 della legge 9 maggio 1994, n. 487, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza attestante il lodevole servizio prestato; c) dalla minore eta'. 6. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda dei casi. 7. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla riserva e/o preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 8. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 9. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata, conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 10. Non si dara' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.