Art. 11.
    1.   I  candidati  ammessi  alle  prove  scritte  sono  tenuti  a
presentarsi, per sostenere le prove medesime, nelle date, nel luogo e
con le modalita' che verranno indicate, ai sensi dell'art. 9.
    2.  Al  momento dell'identificazione personale, che puo' avvenire
anche  il giorno della prima prova scritta, ma precedentemente al suo
inizio,  i  candidati  ammessi  in  conseguenza del superamento della
prova di preselezione, possono esibire la tessera di identificazione,
ricevuta  ai sensi dell'art. 8, mentre i candidati ammessi di diritto
possono  esibire  uno dei documenti di identificazione, precisati nel
successivo art. 12.
    3. La consegna dei testi di consultazione, di cui ai commi 5, 6 e
7,  per la preventiva verifica da parte della Commissione, e' ammessa
nei  giorni  che  precedono quello della prima prova scritta, secondo
quanto  previsto nella Gazzetta Ufficiale indicata nell'art. 9, ed e'
subordinata  alla  preventiva identificazione del candidato, ai sensi
del comma precedente.
    4.  Non  sono,  in  ogni  caso,  accettati i testi presentati nei
giorni delle prove scritte.
    5.  A  termini  dell'art. 18,  secondo  comma,  del regio decreto
14 novembre 1926, n. 1953, e' consentita la consultazione, in sede di
esame,  soltanto  dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti. E'
altresi' ammessa la consultazione di dizionari della lingua italiana.
    6. I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il
cognome,  il  nome  e  la  data  di  nascita  del  candidato  cui  si
riferiscono.
    7.  In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note,
commenti,  annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami diversi da
quelli   relativi   a   fonti   normative.  Sono  esclusi,  altresi',
manoscritti  o  dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra
indicati  e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle
di  comune consultazione. E' consentita la consultazione di fotocopie
della Gazzetta Ufficiale recante testi normativi.