Art. 14.
    1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato viene
formata  la  graduatoria  generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
    2.  A  parita'  di  condizioni,  l'ordine  di  graduatoria  sara'
determinato  a  norma  dell'art. 5,  comma  quarto  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio  1994, n. 487 e di ogni altra
disposizione modificatrice od integratrice.
    3.  Per la formazione della graduatoria anzidetta si tiene conto,
infine,  dell'art. 11  della  legge  5 marzo  1963, n. 367, e di ogni
altra disposizione modificatrice od integratrice.