Art. 17.
    1.  Il  Direttore  generale della giustizia civile - Dipartimento
per  gli  affari  di  giustizia,  riconosciuta  la  regolarita' delle
operazioni del concorso, approva, con decreto, la graduatoria.
    2.  Il  Direttore  generale della giustizia civile - Dipartimento
per  gli  affari  di  giustizia,  con lo stesso decreto, ha facolta',
sentito  il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla
misura del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei
limiti  dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimenti
andati   deserti,   esistenti   al  momento  della  formazione  della
graduatoria.
    3.  La  graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del
Ministero della giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare
ai vincitori del concorso.