Art. 2.
    1. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in
possesso dei requisiti stabili dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4), 5)
della  legge  16 febbraio  1913, n. 89, e successive modificazioni, e
non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.