Art. 3.
    1.  La  domanda  di  ammissione  al  concorso (vedi fac-simile in
calce), redatta su carta da bollo (art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358) e diretta al Ministero della giustizia - Dipartimento per gli
affari  di  giustizia  -  Direzione generale della giustizia civile -
Ufficio  III,  deve essere presentata al Procuratore della Repubblica
presso  il  Tribunale  nella  cui  giurisdizione risiede l'aspirante,
entro   le  ore  di  ufficio  e  nel  termine  perentorio  di  giorni
quarantacinque   dalla   pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale.
    2.  La  domanda  si  considera  prodotta  in tempo utile anche se
spedita   al   suddetto  Procuratore  della  Repubblica  a  mezzo  di
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  entro  il  termine sopra
stabilito.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro e la data dell'ufficio
postale accettante.
    3. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
      1)  le  precise  generalita' (prima il cognome poi il nome) con
l'esatta indicazione della residenza e del luogo di domicilio, valido
a  tutti  gli effetti per le comunicazioni; le donne coniugate devono
indicare il cognome di nascita, il proprio nome prima del cognome del
coniuge;
      2) la data e il luogo di nascita;
      3)  il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell'Unione europea;
      4) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalla  lista
medesima;
      5) le eventuali condanne penali riportate;
      6)  l'inesistenza  di sentenze di fallimento, interdizione o di
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
      7)  il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate
da  una  universita'  italiana  con  l'esatta  menzione  della data e
dell'universita'  in  cui  venne  conseguito oppure il possesso di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n. 148;
      8)  il  compimento  entro il termine utile per la presentazione
della  domanda  di  ammissione  al  concorso,  della pratica notarile
prescritta,  con  l'indicazione  del relativo periodo e del consiglio
notarile   nella  cui  circoscrizione  la  pratica  stessa  e'  stata
effettuata, nonche' del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile  ridotta  ovvero  il  conseguimento  della  idoneita'  in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
      9) l'eventuale superamento della prova di preselezione relativa
all'ultimo  bando di concorso (Decreto direttoriale 1.9.2004) al fine
della diretta ammissione alle prove scritte;
      10)   l'esclusione   di   difetti   che  importino  inidoneita'
all'esercizio delle funzioni notarili.
    4. Alla domanda i concorrenti debbono allegare:
      a) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento della tassa
erariale  di  Euro  49,58  stabilita  dall'art. 2,  terzo  comma, del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990,
per   ammissione   ad  esame  di  abilitazione  professionale,  quale
adeguamento  della  tassa  di  ammissione  agli  esami  di  Stato per
l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni,  di cui all'art. 4
della   legge   8 dicembre   1956,  n. 1378.  Tale  versamento  sara'
effettuato  presso  un concessionario del servizio di riscossione dei
tributi,  un  istituto  di  credito  ovvero  presso le Poste Italiane
S.p.A.,  secondo  quanto  previsto  dall'art. 4,  decreto legislativo
9 luglio  1997,  n. 237,  con le modalita' di versamento previste dal
decreto  dirigenziale  del  9 dicembre  1997  (in Gazzetta Ufficiale,
supplemento ordinario n. 293 del 17 dicembre 1997 - serie generale) e
dalla  circolare  del  Ministero  delle  finanze - Dipartimento delle
entrate  -  Direzione  centrale  per  la  riscossione,  n. 327/E  del
24 dicembre  1997  (Gazzetta  Ufficiale,  n. 3  del  5 gennaio 1998),
indicando  il  codice  tributo  «729T». Allo scopo si precisa che per
«Codice   Ufficio»  si  intende  quello  dell'Ufficio  delle  entrate
relativo   al  domicilio  fiscale  del  candidato.  Sono  esenti  dal
pagamento  di  questa  tassa  coloro che siano risultati idonei in un
concorso, per esame, per la nomina a notaio;
      b) quietanza  comprovante  l'effettuato  versamento  presso  un
archivio  notarile  della  somma di Euro 1,55, stabilita dall'art. 1,
ultimo  comma,  ultima  parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di
cui  Euro 0,52 per tassa di concorso ed Euro 1,03 per contributo alle
spese di concorso;
      c) due  fotografie  uguali a colori, formato tessera, di misura
non   superiore   a  centimetri  quattro  per  quattro,  riproducenti
l'effigie  recente  del  candidato,  salvo che si tratti di candidati
ammessi di diritto alle prove scritte, ai sensi dell'art. 5, comma 6.
    5.  I candidati residenti all'estero hanno facolta' di presentare
o  far  pervenire  la  domanda,  con le quietanze e le fotografie, al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
    6.  La  sottoscrizione  in calce alla domanda puo' essere apposta
dal  candidato  in presenza del dipendente addetto alla ricezione, ai
sensi  dell'art. 38,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    7.  Nell'ipotesi  di  spedizione  per  posta  o di sottoscrizione
apposta  non  in  presenza  del dipendente addetto alla ricezione, la
sottoscrizione  in  calce  alla domanda deve essere autenticata da un
notaio   o   dal   segretario   comunale   del   luogo  di  residenza
dell'aspirante.  Per i dipendenti statali e' sufficiente il visto del
capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
    8.  Ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere  comunicato al
Ministero  della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia
-  Direzione  generale  della  giustizia  civile  -  Ufficio III, con
lettera raccomandata.
    9.  La  comunicazione  produce  effetto  dal  momento in cui essa
perviene al suddetto Ufficio.
    10.  Il  candidato  che  presenti  personalmente  la domanda deve
consegnare  le  fotografie di cui al comma 4, lettera c), all'addetto
alla  ricezione  il quale, sul retro, vi appone il nome e cognome del
candidato, la propria sigla e il timbro tondo dell'Ufficio.
    11.  Il candidato che non presenti personalmente la domanda, deve
allegare  ad  essa  le  due fotografie, di cui una incollata su di un
supporto cartaceo, con l'attestazione del notaio della corrispondenza
con  l'effigie  del  candidato  e l'altra recante, esclusivamente sul
retro,  il  sigillo  e  la  sigla  del  notaio,  nonche', a carattere
stampatello, il nome e cognome del candidato.
    12.  I  candidati che si trovino all'estero possono assolvere gli
adempimenti  di cui sopra a mezzo delle Autorita' consolari, ai sensi
dell'art. 19   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
5 gennaio 1967, n. 200.
    13.  L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il
caso   di   dispersione   di  comunicazioni  dipendente  da  inesatte
indicazioni  del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo risultante dalla
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.