Art. 4.
    1. L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, e' deliberata
dal  direttore  generale  della giustizia civile Dipartimento per gli
affari   di  giustizia  -,  sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti  prescritti  e delle altre condizioni, in difetto dei quali
puo'  disporsi,  in  ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione
dal concorso.

                        PROVA DI PRESELEZIONE