Art. 5. 1. Le prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute da una prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti, salvo quanto indicato al successivo art. 6, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ad ogni candidato di un questionario di quarantacinque domande; i candidati scelgono la risposta che riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande viene attribuito il punteggio formale di 45. 585. Ad ogni domanda omessa od errata e' attribuito il seguente punteggio: 991, per la domanda difficile; 997, per la domanda di media difficolta'; 1013, per la domanda facile. Il punteggio proprio di ogni candidato si ottiene sottraendo al punteggio 45. 585 il numero di 991, per ogni domanda difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media difficolta', omessa od errata; infine, quello di 1013, per ogni domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito si forma la graduatoria di merito, cosi' come previsto dal Regolamento di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, modificato dal decreto ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni sessione della preselezione e' preceduta da una dimostrazione relativa al suo funzionamento. 2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso. 3. Esse sono distribuite per materia ed hanno, per ciascun candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli questionari sono formati mediante l'impiego della stessa procedura informatica, invariata per tutte le sessioni in cui si articola la prova. 4. L'archivio di tutte le domande, dal quale saranno tratte quelle poste ai candidati, verra' pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - del 22 settembre 2006, in conformita' a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1. 5. In detto supplemento si dara' comunicazione della nuova data di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio. 6. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneita' in un precedente concorso. 7. Il superamento della prova di preselezione da' diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi; tale diritto e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione tenutasi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.