Art. 5.
    1.  Le  prove scritte di cui al successivo art. 10 sono precedute
da  una  prova di preselezione della durata di quarantacinque minuti,
salvo  quanto  indicato  al successivo art. 6, eseguita con strumenti
informatici  e  con assegnazione ad ogni candidato di un questionario
di  quarantacinque  domande;  i  candidati  scelgono  la risposta che
riterranno giusta tra le quattro soluzioni proposte per ogni domanda.
Al  candidato  che  risponde  in modo esatto a tutte le domande viene
attribuito il punteggio formale di 45. 585. Ad ogni domanda omessa od
errata  e'  attribuito  il  seguente  punteggio:  991, per la domanda
difficile;  997,  per  la  domanda di media difficolta'; 1013, per la
domanda  facile.  Il  punteggio  proprio di ogni candidato si ottiene
sottraendo  al  punteggio  45. 585 il numero di 991, per ogni domanda
difficile, omessa od errata; quello di 997, per ogni domanda di media
difficolta',  omessa  od  errata;  infine,  quello  di 1013, per ogni
domanda facile, omessa od errata. Sulla base del punteggio conseguito
si   forma   la  graduatoria  di  merito,  cosi'  come  previsto  dal
Regolamento  di  cui al decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74,
modificato  dal  decreto  ministeriale 10 novembre 1999, n. 456. Ogni
sessione   della  preselezione  e'  preceduta  da  una  dimostrazione
relativa al suo funzionamento.
    2. Le domande vertono sulle materie oggetto del concorso.
    3.  Esse  sono  distribuite  per  materia  ed  hanno, per ciascun
candidato, complessivamente lo stesso grado di difficolta'. I singoli
questionari  sono  formati  mediante l'impiego della stessa procedura
informatica,  invariata  per  tutte le sessioni in cui si articola la
prova.
    4.  L'archivio  di  tutte  le  domande,  dal quale saranno tratte
quelle  poste  ai  candidati, verra' pubblicato nel supplemento della
Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช serie speciale - del 22 settembre 2006, in
conformita' a quanto previsto nel Regolamento, di cui al comma 1.
    5.  In  detto supplemento si dara' comunicazione della nuova data
di pubblicazione, in caso di eventuale rinvio.
    6.  Dalla  prova  di preselezione sono esonerati coloro che hanno
conseguito l'idoneita' in un precedente concorso.
    7.  Il  superamento  della  prova  di  preselezione  da'  diritto
all'espletamento  delle  prove  scritte  del  concorso  al  quale  si
riferisce la prova e dei due successivi; tale diritto e' riconosciuto
anche  a  coloro  che  hanno  superato l'ultima prova di preselezione
tenutasi   prima   della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 166.