Art. 6.

Graduatoria finale e assegnazione borse di studio per la frequenza di
         cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224

    I  candidati  idonei  sono  ammessi  al corso secondo l'ordine di
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso.
    Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria
ai  candidati,  a prescindere dalla cittadinanza. A parita' di merito
prevale  la  valutazione  della  situazione  economica determinata ai
sensi  dell'art. 5  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2001.
    L'importo  della  borsa  di  studio  per la frequenza al corso di
dottorato  di ricerca e' di Euro 10.561,54 annui e deve intendersi al
lordo  degli  oneri  previdenziali a carico del borsista. La suddetta
borsa  di  studio e' esente sia dal pagamento dell'imposta locale sui
redditi  (ILOR)  che  dall'imposta  sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF).  La  durata  dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari
all'intera durata del corso.
    La  borsa  di  studio  e'  corrisposta  in  sei  rate  bimestrali
posticipate.
    I  posti  non coperti da borse sono assegnati ai candidati idonei
sino ad esaurimento.
    In  caso  di  parita' sara' ammesso prioritariamente il candidato
con  disabilita'  pari  o  superiore al 66%, quindi il candidato piu'
giovane d'eta'.
    In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  della  graduatoria.  In  caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di dottorato.
    I  candidati  idonei  che  risultino, al momento dell'iscrizione,
titolari  di  assegno  di  ricerca,  di  durata  almeno  annuale  (la
titolarita'  dell'assegno  di  ricerca  deve  coincidere  con  l'anno
accademico  del  corso  di  dottorato),  possono  essere  ammessi  in
soprannumero   e   senza  diritto  alla  borsa  di  studio,  sino  ad
esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato.
    I  candidati  in  possesso  di  cittadinanza  diversa  da  quella
italiana  partecipano  al  concorso  a  parita'  di  condizione con i
cittadini  italiani  e  possono  essere ammessi anche in soprannumero
sino  ad esaurimento dei posti sostenibili previsti per il dottorato,
previa verifica del requisito di idoneita'.