Art. 11


                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei docenti,
come  specificato  all'art. 3  del presente bando e all'art. 13 delle
Norme attuative della scuola di dottorato in ingegneria dei materiali
consultabili                       alla                       pagina:
http://www.unitn.it/ateneo/norme  regolamenti/regolamenti/download/ri
cerca  prod intel/norme/Na  ing  materiali.doc
    I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi'  l'obbligo  di  seguire  le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sua esclusione dalla Scuola di dottorato.
    Le  borse  di studio finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
    2 Alla data di emanazione del presente bando la normativa vigente
prevede,  ex  art. 2,  comma  26  della  legge n. 335/95 e successive
modifiche   e   integrazioni,   che   la   borsa   di  dottorato  sia
assoggettabile a contributo INPS, pari al 10% o al 18,20%, di cui 1/3
a  carico del dottorando.     L'Universita' garantisce nel periodo di
frequenza  del  corso  la  copertura  assicurativa  per  infortuni  e
responsabilita'   civile,   limitatamente   alle   attivita'  che  si
riferiscono alla Scuola di dottorato di ricerca.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  Dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni  e  puo'  usufruire  della  borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
    In caso di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca senza borsa
di  studio  o  di  rinuncia  a  questa,  l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato il rapporto di lavoro.
    Qualora,  dopo il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca,
il  rapporto  di  lavoro  con  l'amministrazione  pubblica  cessi per
volonta'  del  dipendente  nei  due  anni  successivi,  e'  dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti durante il corso di dottorato.