Art. 5. Presentazione della domanda La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, deve essere inoltrata, direttamente (dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 13) o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, via Ca' Fornacetta, 9 - 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna), entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione. La data di consegna e' comprovata dal timbro dell'ufficio accettante. Sono escluse dalla selezione le domande inoltrate in tempo utile, ma pervenute oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dalla selezione, quanto appresso specificato: il proprio nome e cognome; la data e il luogo di nascita; la nazionalita' di appartenenza; di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; il possesso del titolo di studio di cui all'art. 3, punto 6), del presente bando; di autorizzare il trattamento dei propri dati personali contenuti nella domanda, per le finalita' di gestione della selezione e del rapporto conseguente alla stessa, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l'indirizzo presso il quale inoltrare tutte le comunicazioni relative alla selezione. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana dovranno inoltre dichiarare: di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi; nel caso di titoli di studio conseguiti in uno degli Stati membri dell'Unione europea, di aver ottenuto il riconoscimento previsto dal decreto legislativo n. 115/1992 o, se conseguiti in uno Stato estero extracomunitario, la dichiarazione di equipollenza prevista dall'art. 332 del regio decreto n. 1592/1933; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati aventi titolo alla utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative, sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed hanno la stessa validita' temporale delle certificazioni che sostituiscono. I candidati portatori di handicap beneficiari delle disposizioni contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono specificare nella domanda, in relazione al proprio handicap, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame. L'INFS non assume responsabilita' per il ritardato o mancato recapito di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare: 1) curriculum vitae et studiorum, redatto in forma sintetica e sottoscritto, riguardante gli studi compiuti, i titoli conseguiti, l'attivita' svolta, le funzioni esercitate, gli incarichi ricoperti, l'elenco delle pubblicazioni prodotte e quant'altro i candidati ritengano utile ai fini della loro valutazione; 2) documentazione attestante il possesso del requisito di cui all'art. 3, punto 7) con indicazione dell'esatto periodo, del tipo di rapporto, nonche' una descrizione dettagliata dell'attivita' svolta; 3) non piu' di n. 20 pubblicazioni o lavori a stampa; 4) elenco sottoscritto di tutte le pubblicazioni e lavori a stampa allegati (max 20); 5) elenco sottoscritto di tutti i documenti presentati; 6) copia fotostatica di un documento di identita' valido. Saranno valutati solo i titoli prodotti in originale, in copia autenticata, ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Saranno altresi' valutati i titoli, ad esclusione delle pubblicazioni, attestati mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' degli atti, richiamate dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.