Art. 7. Valutazione dei candidati Per la valutazione dei candidati la commissione dispone di complessivi 40 punti: 10 per la valutazione dei titoli; 30 per la prova-colloquio. La commissione adotta i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli prima di aver preso visione delle domande e della documentazione inviata dai candidati. La commissione non ammette al colloquio i candidati che non abbiano la documentata esperienza pregressa prevista dall'art. 3, punto 7). La commissione valuta i titoli in relazione al grado di pertinenza con l'attivita' prevista per gli assegni e si attiene all'attribuzione dei seguenti punteggi massimi: a) voto di laurea richiesta per la partecipazione: fino a un massimo di punti 3; b) dottorato di ricerca, diplomi di specializzazione, master, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, eventuale seconda laurea: fino a un massimo di punti 3; c) svolgimento di documentata attivita' di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, tirocinii post-laurea, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero: fino a un massimo di punti 2; d) pubblicazioni tecnico-scientifiche: fino a un massimo di punti 2. Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Per sostenere la prova-colloquio i candidati devono essere muniti di un valido documento di identita'.