Art. 7. Valutazione dei candidati
    Per  la  valutazione  dei  candidati  la  commissione  dispone di
complessivi 40 punti:
      10 per la valutazione dei titoli;
      30 per la prova-colloquio.
    La commissione adotta i criteri e le modalita' di valutazione dei
titoli   prima   di   aver   preso  visione  delle  domande  e  della
documentazione inviata dai candidati.
    La  commissione  non  ammette  al  colloquio  i candidati che non
abbiano  la  documentata  esperienza  pregressa prevista dall'art. 3,
punto 7).
    La   commissione  valuta  i  titoli  in  relazione  al  grado  di
pertinenza  con  l'attivita'  prevista  per  gli assegni e si attiene
all'attribuzione dei seguenti punteggi massimi:
      a)  voto  di  laurea richiesta per la partecipazione: fino a un
massimo di punti 3;
      b)  dottorato  di ricerca, diplomi di specializzazione, master,
attestati  di  frequenza  di  corsi  di  perfezionamento post-laurea,
conseguiti  in  Italia o all'estero, eventuale seconda laurea: fino a
un massimo di punti 3;
      c)  svolgimento  di  documentata  attivita'  di  ricerca presso
soggetti  pubblici  e  privati  con contratti, tirocinii post-laurea,
borse  di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero: fino a un
massimo di punti 2;
      d)  pubblicazioni  tecnico-scientifiche:  fino  a un massimo di
punti 2.
    Tutti  i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande.
    Per sostenere la prova-colloquio i candidati devono essere muniti
di un valido documento di identita'.