Art. 8. Graduatoria Le graduatorie di merito e dei vincitori sono pubblicate mediante affissione all'albo dell'Ente, che ha valore di comunicazione per tutti i partecipanti alla selezione. La graduatoria e' approvata dal direttore generale dell'INFS, riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso. La data di inizio delle attivita' e le modalita' di svolgimento della collaborazione alla ricerca sono stabilite con apposito contratto individuale. I candidati vincitori sono tenuti a produrre entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza, la documentazione prescritta per l'accesso al rapporto di lavoro. Entro sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, i candidati possono chiedere la restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, della documentazione presentata. La restituzione e' effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso tale termine, l'INFS disporra' del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilita'. Puo' essere dichiarato decaduto l'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attivita', non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine. Qualora l'assegnatario, per sopravvenute ragioni personali, comunichi di non poter portare a compimento l'attivita' prevista, potra' recedere anticipatamente dal diritto all'assegno.