Art. 8. Graduatoria
    Le graduatorie di merito e dei vincitori sono pubblicate mediante
affissione  all'albo  dell'Ente,  che  ha valore di comunicazione per
tutti i partecipanti alla selezione.
    La  graduatoria  e'  approvata  dal direttore generale dell'INFS,
riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.
    La  data  di inizio delle attivita' e le modalita' di svolgimento
della   collaborazione  alla  ricerca  sono  stabilite  con  apposito
contratto individuale.
    I  candidati vincitori sono tenuti a produrre entro trenta giorni
dalla  richiesta  da parte dell'amministrazione, a pena di decadenza,
la documentazione prescritta per l'accesso al rapporto di lavoro.
    Entro  sei  mesi  dalla data di approvazione della graduatoria, i
candidati possono chiedere la restituzione, con spese di spedizione a
proprio  carico,  della documentazione presentata. La restituzione e'
effettuata  salvo  eventuale  contenzioso  in  atto.  Trascorso  tale
termine,  l'INFS disporra' del materiale secondo le proprie esigenze,
senza alcuna responsabilita'.
    Puo'  essere  dichiarato  decaduto  l'assegnatario che, dopo aver
iniziato  l'attivita',  non  la  prosegua  senza giustificato motivo,
regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata dell'assegno, o
che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine,
dia prova di non possedere sufficiente attitudine.
    Qualora   l'assegnatario,  per  sopravvenute  ragioni  personali,
comunichi  di  non  poter  portare a compimento l'attivita' prevista,
potra' recedere anticipatamente dal diritto all'assegno.