Art. 10.

                           Borse di studio

    Ai   dottorandi  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore  a Euro 15.000,00 e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,  una  borsa  di  studio  di  importo  lordo  pari a Euro
17.000,00  all'anno.  Dall'importo  della  borsa  di  studio verranno
detratti  d'ufficio  il  contributo previdenziale, la tassa regionale
per  il  diritto  allo studio, il premio di assicurazione infortuni e
l'imposta di bollo.