Art. 10. Borse di studio Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 15.000,00 e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo lordo pari a Euro 17.000,00 all'anno. Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio il contributo previdenziale, la tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione infortuni e l'imposta di bollo.