Articolo 15 Graduatoria di ammissione al corso formativo 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti, dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), in una graduatoria finale di ammissione al corso formativo. 2. Detta graduatoria sara' formata dalla Commissione tenuto conto del punteggio di merito di ciascun concorrente, costituito dalla somma dei punteggi conseguiti: - nella prova di selezione culturale; - nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 10; - nelle prove di efficienza fisica; - negli accertamenti psico-fisici; - al termine del tirocinio. 3. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale. 4. A parita' di merito, nel decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria si terra' conto delle vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998. 5. Saranno dichiarati vincitori ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente comma 1, fino a concorrenza dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, i concorrenti idonei.