Articolo 15


            Graduatoria di ammissione al corso formativo

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti,  dalla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera  a),  in  una  graduatoria  finale  di  ammissione  al  corso
formativo.
    2. Detta graduatoria sara' formata dalla Commissione tenuto conto
del  punteggio  di  merito  di  ciascun concorrente, costituito dalla
somma dei punteggi conseguiti:
      - nella prova di selezione culturale;
      - nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 10;
      - nelle prove di efficienza fisica;
      - negli accertamenti psico-fisici;
      - al termine del tirocinio.
    3. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale.
    4.  A parita' di merito, nel decreto dirigenziale di approvazione
della  graduatoria  si  terra'  conto  delle  vigenti disposizioni in
materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.
    In  assenza  di  titoli di preferenza, a parita' di merito, sara'
preferito  il  concorrente  piu' giovane di eta', in applicazione del
secondo  periodo  dell'articolo  3, comma 7, della legge n. 127/1997,
aggiunto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 191/1998.
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori  ed ammessi alla frequenza del
corso  formativo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria  di  cui  al
precedente  comma 1, fino a concorrenza dei posti di cui all'articolo
1, comma 1, i concorrenti idonei.