Articolo 18


              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1.  I concorrenti dovranno contrarre all'atto della presentazione
presso  l'istituto  d'istruzione  per compiere il tirocinio una ferma
volontaria  di  3  (tre)  settimane  quali allievi Carabinieri, dalla
quale   saranno   prosciolti  qualora  rinuncino  successivamente  al
tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito,  a decorrere dalla data di presentazione presso l'istituto
di  istruzione  per  la  frequenza  del  tirocinio  e  fino al giorno
antecedente  la  data  di ammissione al corso in qualita' di allievi.
Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia
la  frequenza  del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
ammessi al corso formativo.
    3.   I   concorrenti  che  all'atto  della  presentazione  presso
l'istituto  di  istruzione  per la frequenza del tirocinio siano gia'
alle  armi  saranno  collocati,  per la durata del tirocinio stesso e
sino  all'eventuale ammissione al corso formativo, nella posizione di
comandati o aggregati presso il citato istituto e saranno rinviati ai
Reparti/Enti  di  provenienza  qualora interrompano, per rinuncia, la
frequenza  del  tirocinio  o non lo superino o non vengano, comunque,
ammessi al corso.
    4.  Gli  ufficiali di complemento ed i volontari del ruolo truppa
il  cui  collocamento  in congedo venga a cadere durante la frequenza
del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito,
sino  all'ammissione  al  corso  formativo, ovvero, sino alla data di
rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto.
    5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso formativo, che avra'
una  durata  di  9  (nove)  settimane e si svolgera' presso la Scuola
ufficiali  carabinieri  di Roma, acquisiranno la qualifica di allievi
ufficiali  in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri, dovranno contrarre una ferma volontaria di
trenta  mesi  e  dovranno  assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti
militari  come  allievi.  Coloro  che non sottoscriveranno tale ferma
saranno    considerati   rinunciatari   all'ammissione   e   rinviati
dall'istituto di istruzione.
    Una  volta conseguita la nomina di cui al successivo articolo 19,
gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  possono presentare domanda per
essere  collocati  in  congedo  a  decorrere dal diciottesimo mese di
servizio, incluso il periodo di formazione ai sensi dell'articolo 24,
comma  5-bis,  del  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215,  e
successive  modificazioni.  La  Direzione  generale  per il personale
militare,   su   richiesta   del   Comando   generale  dell'Arma  dei
carabinieri,  previo  consenso  degli  interessati,  puo' rinviare il
collocamento  in  congedo sino ad un massimo di sei mesi per esigenze
di  impiego  ovvero di proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni
condotte  fuori  dal territorio nazionale ovvero per il controllo del
territorio nazionale di cui all'articolo 24, comma 6, lettera b), del
citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
    6.  A decorrere dalla data di ammissione alla frequenza del corso
i  concorrenti che siano militari in servizio o in congedo (ufficiali
di  complemento,  sottufficiali o volontari del ruolo truppa) saranno
cancellati  dal ruolo di appartenenza a cura della Direzione generale
per il personale militare ai sensi della normativa vigente.
    Allo  scopo,  la  Scuola  ufficiali Carabinieri, al termine della
prima  settimana  di  corso, fornira' alle competenti Divisioni della
Direzione  generale per il personale militare gli elenchi dettagliati
dei  concorrenti  gia'  alle  armi e di quelli richiamati dal congedo
ammessi al corso.
    Gli  allievi  provenienti  dagli  ufficiali  di  complemento, dai
sottufficiali  e  dai  volontari  del  ruolo truppa delle altre Forze
armate,  qualora  non  conseguano  la  nomina  ad  ufficiale in ferma
prefissata,   ausiliario  del  ruolo  tecnico  logistico  o  speciale
dell'Arma  dei  carabinieri  saranno reintegrati nel grado, riscritti
nel  ruolo  di  provenienza  ed  il  tempo trascorso presso la Scuola
ufficiali Carabinieri sara' computato nell'anzianita' di grado.
    7.  Durante  la  frequenza  del  corso allievi ufficiali in ferma
prefissata e durante il servizio quale ufficiale in ferma prefissata,
ausiliario  del  ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma dei carabinieri,
potra'  essere  concesso  dalla  Direzione  generale per il personale
militare,  ricevute  dal  Comando di appartenenza le relative domande
degli  interessati, il proscioglimento dalla ferma contratta solo nei
casi  di  immediata  instaurazione di un rapporto di impiego civile o
militare  a  tempo  indeterminato,  o  di sottoscrizione di una ferma
volontaria  al  termine  della  quale,  senza  partecipazione  ad  un
ulteriore  concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente
(ad  esempio:  ingresso nelle accademie militari, ammissione ai corsi
allievi marescialli, ecc.).
    8.  Agli  allievi  ufficiali in ferma prefissata durante il corso
compete  il  trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri.