Articolo 20 Prospettive di carriera 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono essere: a) ammessi, mediante concorso per soli titoli, ad una ulteriore ferma annuale; b) trattenuti in servizio sino ad un massimo di sei mesi, su proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, previo loro consenso, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero per il controllo del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato un anno di servizio, possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, sempreche' non abbiano superato il 34° anno di eta' e siano in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando. 3. Gli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano prestato servizio per almeno diciotto mesi senza demerito usufruiranno di riserve di posti: - fino all'80% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a tenente in servizio permanente del ruolo tecnico- logistico dell'Arma dei carabinieri; - fino al 40% dei posti annualmente disponibili nei concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri.