Articolo 4


                          Titoli di merito

    1.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno   dei  titoli  posseduti  tra  quelli  indicati  nel
successivo  articolo 10  del  presente  decreto,  ai  fini della loro
corretta  valutazione  da parte della Commissione esaminatrice. A tal
fine  i  concorrenti  potranno  produrre  a  corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445.   Le   pubblicazioni   tecnico-scientifiche  dovranno
necessariamente essere allegate alla domanda.
    2.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della Commissione
esclusivamente i titoli di merito dichiarati e posseduti alla data di
scadenza   del   termine   per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  al concorso per i quali i concorrenti abbiano fornito
le  necessarie  dettagliate informazioni. Ulteriori titoli dichiarati
dopo la citata data di scadenza non saranno presi in considerazione.