Art. 7.

                   Preferenze a parita' di merito

    I  concorrenti  che  avranno superato la prova orale dovranno far
pervenire  in  carta  semplice  a  questa  Amministrazione,  entro il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto la
prova  orale, i documenti, in originale o in copia autenticata ovvero
le   dichiarazioni   sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445,  attestanti  il  possesso  dei  titoli di
riserva  e/o  di  preferenza a parita' di merito, gia' indicati nella
domanda  e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    I  beneficiari  della  riserva  di  cui  all'art. 1, comma 1, del
presente   bando,   previsti   dall'art. 18,  comma  6,  del  decreto
legislativo  n. 215/2001,  come  modificato  dal  decreto legislativo
n. 236/2003, sono i volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata  di  cinque  anni  delle  tre  Forze  armate,  congedati senza
demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte,
nonche'  agli  ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale  e gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'Amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.