Art. 5.

                         Ammissione ai corsi

    I   candidati  sono  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.
    Il corso ha inizio al termine delle iscrizioni.
    Nel  caso in cui il candidato risulti collocato in posto utile in
piu' graduatorie, dovra' optare per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini  extracomunitari,  che  abbiano superato le prove di
esame  per  l'ammissione,  sono  ammessi  al  corso  di  dottorato in
sovrannumero  senza  borsa  di  studio,  qualora  non  figurino tra i
vincitori di borsa di studio.
    I titolari di assegni di ricerca che abbiano superato le prove di
esame  per  l'ammissione  ai  corsi  di dottorato sono ammessi, senza
borsa di studio, in sovrannumero.