Art. 7.

                           Borse di studio

    L'importo delle borse di studio ammonta a euro 10.561,54 al lordo
dei  contributi  I.N.P.S.  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a)
della  legge  3 agosto  1998,  n. 315  e  successive modificazioni ed
integrazioni.  Le  borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine
della  graduatoria.  A parita' di merito prevale la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 172  del  26 luglio  2001. In caso di sospensione della
frequenza  dei  corsi  di durata superiore a trenta giorni non verra'
corrisposta  la  borsa  di  studio  per il periodo corrispondente. La
sospensione  degli  obblighi  di  frequenza  del dottorato fino ad un
massimo  di  un  anno,  e' consentita in caso di maternita', servizio
militare,  grave  e  documentata  malattia  e  particolari situazioni
familiari,  con  interruzione della erogazione della relativa borsa e
successivo recupero alla ripresa della regolare frequenza.