Art. 7. Borse di studio L'importo delle borse di studio ammonta a euro 10.561,54 al lordo dei contributi I.N.P.S. ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315 e successive modificazioni ed integrazioni. Le borse di studio saranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001. In caso di sospensione della frequenza dei corsi di durata superiore a trenta giorni non verra' corrisposta la borsa di studio per il periodo corrispondente. La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato fino ad un massimo di un anno, e' consentita in caso di maternita', servizio militare, grave e documentata malattia e particolari situazioni familiari, con interruzione della erogazione della relativa borsa e successivo recupero alla ripresa della regolare frequenza.