Art. 6. Prove di esame e votazione Qualora il numero delle domande lo renda necessario, sara' possibile il ricorso a forme di preselezione, realizzate tramite l'ausilio di sistemi automatizzati. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di esame muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nonche' di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta di identita'; f) tessera di riconoscimento rilasciata da Enti pubblici ai propri dipendenti. Le prove di esame consisteranno in due prove ed in un colloquio, e verranno individuate nell'ambito dei seguenti argomenti: prima prova scritta: sistemi operativi di uso comune, principali softwares, reti locali e loro gestione ed implementazione. Normativa concernente la sicurezza incluso il rispetto dei diritti d'autore; seconda prova scritta: a contenuto teorico-pratico anche mediante l'utilizzo di apparecchiature informatiche finalizzata ad accertare le capacita' operative sui dispositivi di tipo informatico; prova orale: materie oggetto delle prove scritte, lingua straniera prescelta, elementi di legislazione universitaria. A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21/30. Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.