Art. 2.

                             Esclusioni

    La   mancanza  dei  requisiti  richiesti  costituisce  motivo  di
esclusione dalla selezione.
    L'accertamento  dei  requisiti  di ammissione e' effettuato dalla
commissione   di   cui  al  comma  2,  dell'art. 15-ter  del  decreto
legislativo n. 229/1999. L'eventuale esclusione dalla selezione sara'
comunicata agli interessati nei modi e nei termini di legge.