Art. 5. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice di ciascun concorso e' nominata con decreto del Presidente dell'INGV, con possibilita' di accorpamento per aree affini. Ogni commissione sara' composta da tre membri, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario. 2. La commissione dovra' concludere i lavori entro quattro mesi dalla data della prima convocazione. Il Presidente dell'Istituto, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga per un periodo non superiore a due mesi.