Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice di ciascun concorso e' nominata
con   decreto   del   Presidente   dell'INGV,   con  possibilita'  di
accorpamento  per aree affini. Ogni commissione sara' composta da tre
membri, di cui uno con funzione di presidente, e da un segretario.
    2.  La  commissione dovra' concludere i lavori entro quattro mesi
dalla  data della prima convocazione. Il Presidente dell'Istituto, in
casi eccezionali e per comprovate esigenze, puo' disporre una proroga
per un periodo non superiore a due mesi.