Art. 6. Titoli valutabili 1. La commissione, nel corso della prima riunione, predetermina i criteri di massima per la valutazione della prova d'esame e dei titoli. 2. La valutazione dei titoli e' effettuata prima del colloquio e, contestualmente la Commissione procedera' alla verifica del possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 3. Per la valutazione dei titoli, la commissione dispone complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili e i punteggi a essi attribuibili sono i seguenti: a) curriculum, fino a 15 punti; b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici, ecc., fino a 15 punti. All'interno del curriculum, sono valutabili: - attivita' di ricerca comunque svolta presso l'INGV o presso Atenei e Enti di ricerca italiani e stranieri, inerente alle attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); - esperienze di coordinamento di progetti di ricerca, partecipazione a organi collegiali, ecc.; - attivita' di docenza nelle tematiche di cui all'allegato 1); - titolo di studio, titoli di specializzazione, specializzazioni post-lauream, corsi di perfezionamento, master e dottorati inerenti le attivita' di cui all'allegato 1). 4. Per valutare il curriculum, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici, per la quale e' possibile il ricorso anche ad eventuali parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale, la commissione si atterra' ai seguenti criteri: - attinenza dell'attivita' svolta con l'area scientifica prescelta; - capacita' di contribuire autonomamente a progetti di ricerca; - esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca; - originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; - rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; - continuita' temporale della produzione scientifica. 5. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, pena l'esclusione dalla valutazione. 6. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere, in qualsiasi momento, a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese e dei titoli prodotti dal candidato.