Art. 6.

                          Titoli valutabili

    1. La commissione, nel corso della prima riunione, predetermina i
criteri  di  massima  per  la  valutazione  della prova d'esame e dei
titoli.
    2. La valutazione dei titoli e' effettuata prima del colloquio e,
contestualmente  la Commissione procedera' alla verifica del possesso
del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
    3.   Per  la  valutazione  dei  titoli,  la  commissione  dispone
complessivamente di 30 punti. I titoli valutabili e i punteggi a essi
attribuibili sono i seguenti:
      a) curriculum, fino a 15 punti;
      b) le pubblicazioni, i rapporti tecnici, ecc., fino a 15 punti.
    All'interno del curriculum, sono valutabili:
      - attivita'  di  ricerca comunque svolta presso l'INGV o presso
Atenei  e  Enti  di  ricerca  italiani  e  stranieri,  inerente  alle
attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
      - esperienze   di   coordinamento   di   progetti  di  ricerca,
partecipazione a organi collegiali, ecc.;
      - attivita' di docenza nelle tematiche di cui all'allegato 1);
      - titolo     di    studio,    titoli    di    specializzazione,
specializzazioni  post-lauream,  corsi  di  perfezionamento, master e
dottorati inerenti le attivita' di cui all'allegato 1).
    4.  Per  valutare  il curriculum, le pubblicazioni e/o i rapporti
tecnici,  per  la  quale  e'  possibile il ricorso anche ad eventuali
parametri  riconosciuti  in  ambito  scientifico  internazionale,  la
commissione si atterra' ai seguenti criteri:
      - attinenza   dell'attivita'   svolta  con  l'area  scientifica
prescelta;
      - capacita' di contribuire autonomamente a progetti di ricerca;
      - esperienza di coordinamento di gruppi di ricerca;
      - originalita'  e  innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      - rilevanza  scientifica  della  collocazione  editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      - continuita' temporale della produzione scientifica.
    5.  I  titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine  utile  per  la presentazione delle domande e dovranno essere
idoneamente  documentati  entro  lo stesso termine, pena l'esclusione
dalla valutazione.
    6.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere, in
qualsiasi  momento, a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
rese e dei titoli prodotti dal candidato.