Art. 7.

                     Prove d'esame e valutazione

    1. Il colloquio consistera' in una discussione sulle attivita' di
ricerca  proprie delle tematiche dell'area scientifica prescelta, sul
curriculum,  le  pubblicazioni  e  i  rapporti  tecnici.  Durante  il
colloquio  verra'  accertata anche la conoscenza della lingua inglese
mediante  traduzione  in  italiano  di  un brano tecnico-scientifico,
nonche', per gli stranieri, la conoscenza della lingua italiana.
    2.  Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare
un valido documento di identita' personale provvisto di fotografia.
    3. La mancata presentazione alla prova nel giorno stabilito sara'
considerata come rinuncia al concorso.
    4.  La  commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di
60/60 punti.
    5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un
punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli.
    6.  Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data
comunicazione,  a  mezzo  raccomandata con avviso di ricevimento, del
punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli, della data, ora e
sede di svolgimento della prova stessa, almeno venti giorni prima del
giorno in cui lo devono sostenere.
    7.  Il  colloquio  si  svolgera'  in un'aula aperta al pubblico e
s'intendera'  superato  con un punteggio non inferiore a 42/60 e, per
quanto  riguarda  la conoscenza della lingua inglese, con un giudizio
almeno sufficiente.
    8.  Al  termine di ogni seduta, l'elenco dei candidati esaminati,
con  l'indicazione  dei  voti  attribuiti,  e' affisso presso la sede
d'esame   ed  e'  firmato  dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione.
    9.  Dopo  la prova, la commissione forma la graduatoria di merito
secondo  l'ordine  decrescente  dei punteggi conseguiti dai candidati
nel  colloquio  e  nei  titoli  e  trasmette  gli  atti al Presidente
dell'Istituto per l'approvazione e la proclamazione del vincitore.