Art. 7. Prove d'esame e valutazione 1. Il colloquio consistera' in una discussione sulle attivita' di ricerca proprie delle tematiche dell'area scientifica prescelta, sul curriculum, le pubblicazioni e i rapporti tecnici. Durante il colloquio verra' accertata anche la conoscenza della lingua inglese mediante traduzione in italiano di un brano tecnico-scientifico, nonche', per gli stranieri, la conoscenza della lingua italiana. 2. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale provvisto di fotografia. 3. La mancata presentazione alla prova nel giorno stabilito sara' considerata come rinuncia al concorso. 4. La commissione dispone, per la valutazione del colloquio, di 60/60 punti. 5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella valutazione dei titoli. 6. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della data, ora e sede di svolgimento della prova stessa, almeno venti giorni prima del giorno in cui lo devono sostenere. 7. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico e s'intendera' superato con un punteggio non inferiore a 42/60 e, per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, con un giudizio almeno sufficiente. 8. Al termine di ogni seduta, l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti attribuiti, e' affisso presso la sede d'esame ed e' firmato dal presidente e dal segretario della commissione. 9. Dopo la prova, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti dai candidati nel colloquio e nei titoli e trasmette gli atti al Presidente dell'Istituto per l'approvazione e la proclamazione del vincitore.