Art. 8.

                  Titoli di precedenza e preferenza

    I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far
valere  i  titoli  di  preferenza  gia'  dichiarati  nella domanda di
ammissione,   devono  far  pervenire  all'Amministrazione,  entro  il
termine   perentorio   di  quindici  giorni,  decorrenti  dal  giorno
successivo  a quello in cui hanno superato la prova orale, i relativi
documenti  in  carta semplice. Tali documenti si considerano prodotti
in  tempo  utile  se  spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di
ricevimento   entro   il  termine  suddetto.  E'  tuttavia,  facolta'
dell'interessato  allegare  alla  domanda, in luogo dei sopraelencati
documenti un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del
Presidente   della   Repubblica   n. 445/2000   o  una  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000.