Art. 8. Titoli di precedenza e preferenza I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendono far valere i titoli di preferenza gia' dichiarati nella domanda di ammissione, devono far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno superato la prova orale, i relativi documenti in carta semplice. Tali documenti si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suddetto. E' tuttavia, facolta' dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopraelencati documenti un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.