Art. 10.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali
e'  escluso  fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
commissione esaminatrice.
    2.  I  candidati,  trascorsi  sei  mesi dalla pubblicazione della
graduatoria  potranno  richiedere,  entro  i  successivi tre mesi, la
restituzione  dei  titoli  presentati, con spese di spedizione a loro
carico,  la  quale sara' effettuata solo in assenza di contenzioso in
atto.
    3.  Decorso tale termine, l'INGV non risponde della conservazione
di detta documentazione che, pertanto, potra' essere eliminata.