Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice. 2. I candidati, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria potranno richiedere, entro i successivi tre mesi, la restituzione dei titoli presentati, con spese di spedizione a loro carico, la quale sara' effettuata solo in assenza di contenzioso in atto. 3. Decorso tale termine, l'INGV non risponde della conservazione di detta documentazione che, pertanto, potra' essere eliminata.