Art. 7. Prove d'esame e valutazione 1. Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta e in una prova orale. 2. Per essere ammessi alle prove i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale provvisto di fotografia. 3. La mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito sara' considerata come rinuncia al concorso. 4. La prova scritta sara' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, delle competenze necessarie per l'espletamento delle attivita' previste per l'area scientifica prescelta (per l'esecuzione della prova scritta non puo' essere concesso un tempo superiore alle sei ore). 5. La prova orale consistera' in un colloquio sugli argomenti della prova scritta e sugli aspetti scientifici propri delle tematiche dell'area scientifica prescelta, sul curriculum, le pubblicazioni e i rapporti tecnici. Durante il colloquio verra' accertata anche la conoscenza della lingua inglese mediante traduzione in italiano di un brano tecnico-scientifico, nonche', per gli stranieri, la conoscenza della lingua italiana. 6. Ai fini della valutazione, la commissione dispone di un punteggio di 30/30 sia per la prova scritta che per il colloquio. 7. L'ora, il giorno e il luogo della prova scritta sono comunicati ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data in cui devono sostenere la predetta prova. 8. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21/30 nella prova scritta. 9. Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio e' data comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, del punteggio riportato nella prova scritta, nella valutazione dei titoli, della data, ora e sede di svolgimento della prova stessa, almeno venti giorni prima del giorno in cui lo devono sostenere. 10. Il colloquio si svolgera' in un'aula aperta al pubblico e s'intendera' superato con un punteggio non inferiore a 21/30 e, per quanto riguarda la conoscenza della lingua inglese, con un giudizio almeno sufficiente. 11. Al termine di ogni seduta, l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti attribuiti, e' affisso presso la sede d'esame ed e' firmato dal presidente e dal segretario della commissione. 12. Dopo la prova, la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi conseguiti dai candidati nella prova scritta, in quella orale e nei titoli e trasmette gli atti al Presidente dell'Istituto per l'approvazione e la proclamazione del vincitore.