Art. 11.

                          Posti non coperti

    1. L'Amministrazione  della Difesa, in relazione alle esigenze di
Forza  Armata,  si  riserva  nei  tempi da essa stabiliti la facolta'
insindacabile   di   ripianare,   in   tutto  o  in  parte,  i  posti
eventualmente non coperti:
      a) prioritariamente,  attingendo  dai  candidati  idonei  della
stessa  Forza  Armata non utilmente collocati nelle graduatorie delle
precedenti immissioni di cui al presente bando;
      b) secondariamente, incrementando il numero dei posti previsto,
per la stessa Forza Armata, per la successiva immissione;
      c) qualora,  dopo  l'espletamento delle suddette procedure, non
siano  stati  totalmente  ripianati  i  posti  previsti dal bando per
alcuna  Forza  Armata,  nella sola ultima immissione si provvede alla
relativa  copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre
Forze  Armate  non  utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le
immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di
selezione a carattere culturale di cui all'art. 7 del bando.
    2. Fermo  restando  quanto previsto al comma 1, eventuali carenze
od  esuberi  nel  Corpo  delle  Capitanerie di Porto e nel CEMM della
Marina  Militare, possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti
prioritariamente  nell'ambito  delle  graduatorie  dei  due  suddetti
Corpi, secondo le modalita' di cui in allegato Marina.
    3. Limitatamente  alla Forza Armata Marina, la Direzione Generale
per il Personale Militare nomina, per le attribuzioni delle categorie
e/o specialita' agli aspiranti idonei delle graduatorie di merito del
Corpo  delle  Capitanerie  di Porto e del CEMM, la commissione che e'
cosi' composta:
      a) un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Fregata
con funzioni di presidente;
      b) due  ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello,
di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, membri;
      c) un  membro  rappresentante  la  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare.
    4. La  suddetta  Commissione  attribuisce le categorie secondo le
modalita'  di cui in allegato Marina successivamente alla definizione
delle graduatorie di cui all'art. 10 e successivamente agli eventuali
ripianamenti  attuati secondo le modalita' di cui all'allegato Marina
e secondo le esigenze di Forza Armata.