Art. 11. Posti non coperti 1. L'Amministrazione della Difesa, in relazione alle esigenze di Forza Armata, si riserva nei tempi da essa stabiliti la facolta' insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti: a) prioritariamente, attingendo dai candidati idonei della stessa Forza Armata non utilmente collocati nelle graduatorie delle precedenti immissioni di cui al presente bando; b) secondariamente, incrementando il numero dei posti previsto, per la stessa Forza Armata, per la successiva immissione; c) qualora, dopo l'espletamento delle suddette procedure, non siano stati totalmente ripianati i posti previsti dal bando per alcuna Forza Armata, nella sola ultima immissione si provvede alla relativa copertura attingendo dagli elenchi degli idonei delle altre Forze Armate non utilmente collocati nelle graduatorie di tutte le immissioni, secondo l'ordine di merito risultante dalla sola prova di selezione a carattere culturale di cui all'art. 7 del bando. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, eventuali carenze od esuberi nel Corpo delle Capitanerie di Porto e nel CEMM della Marina Militare, possono essere, rispettivamente, ripianati o ceduti prioritariamente nell'ambito delle graduatorie dei due suddetti Corpi, secondo le modalita' di cui in allegato Marina. 3. Limitatamente alla Forza Armata Marina, la Direzione Generale per il Personale Militare nomina, per le attribuzioni delle categorie e/o specialita' agli aspiranti idonei delle graduatorie di merito del Corpo delle Capitanerie di Porto e del CEMM, la commissione che e' cosi' composta: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata con funzioni di presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello, di cui uno appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, membri; c) un membro rappresentante la Direzione Generale per il Personale Militare. 4. La suddetta Commissione attribuisce le categorie secondo le modalita' di cui in allegato Marina successivamente alla definizione delle graduatorie di cui all'art. 10 e successivamente agli eventuali ripianamenti attuati secondo le modalita' di cui all'allegato Marina e secondo le esigenze di Forza Armata.