Art. 12.

            Ammissione alla ferma prefissata quadriennale

    1. I  candidati  utilmente  collocati nelle graduatorie di cui al
precedente  art. 10,  nonche'  quelli  nei  confronti dei quali siano
stati  disposti  eventuali  ripianamenti  e che abbiano completato il
servizio in qualita' di volontari in ferma prefissata di un anno sono
convocati  a cura della Direzione Generale per il Personale Militare,
nei tempi e nei modi concordati con ciascuna Forza Armata, presso gli
Enti  all'uopo designati da ogni singola Forza Armata ed ammessi alla
ferma  prefissata  quadriennale  con  il  grado  di  caporale o gradi
equivalenti, previa perdita del grado eventualmente rivestito.
    2. L'ammissione  alla  ferma prefissata quadriennale decorre, per
gli  effetti  giuridici,  dalla data di prevista presentazione presso
gli  Enti  designati e, per gli effetti amministrativi, dalla data di
effettiva presentazione presso i medesimi Enti.
    3. Coloro  che  non  si  presenteranno  nella data fissata per la
convocazione  saranno  considerati rinunciatari, salvo motivate cause
di  impedimento  che dovranno pervenire entro i due giorni successivi
alla  Direzione  Generale  per  il  Personale Militare - 1° Reparto -
4ª Divisone  -  2ª  Sezione.  La Direzione Generale puo' differire la
data  della  convocazione  a seguito di valutazione insindacabile dei
motivi  dell'impedimento,  per  un  periodo  comunque non superiore a
quindici giorni.
    4. Gli  idonei convocati, all'atto della presentazione presso gli
Enti  all'uopo designati da ogni singola Forza Armata, devono munirsi
di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto
di   fotografia   ed   in  corso  di  validita',  rilasciato  da  una
Amministrazione dello Stato e del codice fiscale.
    5. Gli  idonei  convocati  rientranti  nelle  condizioni previste
dall'art.  1,  comma  4, del bando sono ammessi alla ferma prefissata
quadriennale  con  decorrenza  giuridica  dalla  data di convocazione
prevista per l'immissione alla quale sono stati ammessi a partecipare
ai fini dell'effettuazione delle relative prove selettive.
    6. All'atto  della  presentazione  i  volontari  provenienti  dal
congedo   sono  sottoposti,  da  parte  del  Dirigente  del  Servizio
Sanitario  dell'Ente  o di un Ufficiale Medico del Servizio Sanitario
di  riferimento,  ad  una  visita  medica  al  fine  di verificare il
mantenimento   dei   requisiti  fisici  richiesti.  Qualora  emergano
possibili motivi di inidoneita' sono immediatamente inviati presso la
Commissione  Militare  Ospedaliera competente per territorio, al fine
di  verificarne  l'idoneita'  quale  VFP4.  Nel  caso  di giudizio di
permanente  inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a venti
giorni  per  infermita'  non  dipendente  da  causa  di servizio, gli
aspiranti   sono   immediatamente   esclusi   dall'arruolamento   con
provvedimento  della  Direzione  Generale  per il Personale Militare.
Tali provvedimenti di esclusione sono definitivi.
    7. I  volontari  in  servizio,  qualora nel corso della procedura
concorsuale  e  fino  alla  data  di presentazione, abbiano subito un
declassamento  nel  profilo  sanitario  non  dipendente  da  causa di
servizio  che  comporti  la  non  idoneita'  all'impiego  in servizio
permanente  e  risultante  da  provvedimento  medico-legale  adottato
secondo le normative vigenti per i militari in servizio, sono esclusi
dal  concorso  con  provvedimento  della  Direzione  Generale  per il
Personale Militare.
    9. Resta   fermo   quanto   previsto   dall'art.  3  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, nei confronti degli aspiranti che
abbiano  subito  in servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni
che   abbiano  provocato  una  permanente  inidoneita'  psico-fisica,
purche' siano stati giudicati idonei al servizio militare.