Art. 13. Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora l'aspirante: a) partecipi a piu' procedure concorsuali riferite a ciascuna Forza Armata e/o a piu' immissioni previste dal presente bando; b) non sia in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del bando, nonche' di quelli indicati all'art. 1 del bando; c) abbia presentato la domanda di partecipazione al concorso incompleta dei dati essenziali richiesti dall'art. 3, comma 4, del bando; d) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalita' previste all'art. 3, comma 1, lettera c), del bando o la stessa sia pervenuta oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 3, comma 2, del bando; e) non abbia sottoscritto la domanda di partecipazione; f) non abbia presentato la domanda entro i termini perentori previsti dall'art. 1 del bando; g) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli Enti indicati nella convocazione, i requisiti di partecipazione previsti dal bando; h) non abbia completato, all'atto della presentazione presso gli Enti indicati nella convocazione, la ferma volontaria prefissata di un anno; i) abbia omesso la firma o l'abbia apposta non in forma autografa od in originale, come prescritto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del bando. 2. Nei confronti dei candidati che, a seguito di accertamenti anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente decreto sara' disposta, con provvedimento adottato dalla Direzione Generale per il Personale Militare, l'esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati da ogni singola Forza Armata.