Art. 13.

                             Esclusioni

    1. La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  dispone
l'esclusione dalla procedura concorsuale qualora l'aspirante:
      a) partecipi  a  piu' procedure concorsuali riferite a ciascuna
Forza Armata e/o a piu' immissioni previste dal presente bando;
      b) non  sia  in possesso di uno dei requisiti di partecipazione
di  cui  all'art.  2 del bando, nonche' di quelli indicati all'art. 1
del bando;
      c) abbia  presentato  la  domanda di partecipazione al concorso
incompleta  dei  dati  essenziali richiesti dall'art. 3, comma 4, del
bando;
      d) non abbia inoltrato la domanda secondo le modalita' previste
all'art.  3, comma 1, lettera c), del bando o la stessa sia pervenuta
oltre  il  termine  di  scadenza  previsto  dall'art. 3, comma 2, del
bando;
      e) non abbia sottoscritto la domanda di partecipazione;
      f) non  abbia  presentato  la domanda entro i termini perentori
previsti dall'art. 1 del bando;
      g) non abbia mantenuto, all'atto della presentazione presso gli
Enti  indicati  nella  convocazione,  i  requisiti  di partecipazione
previsti dal bando;
      h) non  abbia  completato,  all'atto della presentazione presso
gli  Enti indicati nella convocazione, la ferma volontaria prefissata
di un anno;
      i) abbia  omesso  la  firma  o  l'abbia  apposta  non  in forma
autografa  od  in  originale,  come  prescritto dall'art. 3, comma 1,
lettera b), del bando.
    2. Nei  confronti  dei  candidati  che, a seguito di accertamenti
anche successivi, risultassero in difetto di uno o piu' requisiti tra
quelli   previsti   dal   presente   decreto   sara'   disposta,  con
provvedimento  adottato  dalla  Direzione  Generale  per il Personale
Militare,  l'esclusione  dalla  procedura  concorsuale o la decadenza
dalla  ferma, se gia' presentatisi presso gli Enti all'uopo designati
da ogni singola Forza Armata.