Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono  partecipare  al  reclutamento dei volontari in ferma
prefissata  quadriennale  i  soggetti di cui al precedente art. 1, in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c)  eta'  non  inferiore  a  18  anni e non superiore a 30 anni
compiuti  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione della
domanda di partecipazione al concorso;
      d)  statura  minima  di  metri  1,65 per gli aspiranti di sesso
maschile,  di  metri  1,61  per  gli  aspiranti di sesso femminile e,
limitatamente alla Marina militare, non superiore a metri 1,95;
      e) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
      f)  assenza  di  sentenze  penali  di  condanna per delitti non
colposi,  anche  ai  sensi  degli  articoli 444  e  445 del codice di
procedura penale;
      g)  assenza  di  procedimenti  penali  pendenti per delitti non
colposi  e di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni;
      h)  assenza  di  provvedimenti di proscioglimento da precedenti
arruolamenti  nelle  Forze  Armate  secondo  le normative vigenti, ad
esclusione  dei  proscioglimenti  a  domanda, dei proscioglimenti per
perdita  permanente  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  e  dei
proscioglimenti   per  superamento  del  limite  massimo  di  licenza
straordinaria di convalescenza;
      i) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
Armate in qualita' di volontario in servizio permanente;
      j)  esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di
alcool,  per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze
stupefacenti,  nonche'  per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo
non terapeutico;
      k)  requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma
6,  del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e successive
modificazioni ed integrazioni.
    2. I  requisiti  sopra indicati devono essere posseduti alla data
di  scadenza  del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione  al  concorso  e mantenuti, ad eccezione del limite di
eta', fino alla data di effettiva immissione.
    3.  La  mancanza  o  la  perdita  di  uno  solo  dei requisiti di
partecipazione  di  cui  al  precedente  comma  1  nonche'  di quelli
indicati al precedente art. 1, determina l'esclusione dal concorso.
    4.  La Direzione Generale per il Personale Militare puo', in ogni
momento,  escludere  dall'arruolamento  qualsiasi  aspirante  che non
risultasse in possesso dei requisiti prescritti.
    5.  I  requisiti  di cui alle precedenti lettere d), i) e j) sono
accertati  con  le  modalita'  di  cui  al  successivo art. 8 ed agli
allegati  al  presente  bando  relativi  a  ciascuna  Forza Armata; i
requisiti   di   cui   alle   lettere   f),   e   h)  sono  accertati
dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000; i requisiti di cui alle lettere a), b),
c),  e)  e  g)  saranno  verificati  ai sensi dell'art. 71 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.