Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale i soggetti di cui al precedente art. 1, in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) eta' non inferiore a 18 anni e non superiore a 30 anni compiuti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; d) statura minima di metri 1,65 per gli aspiranti di sesso maschile, di metri 1,61 per gli aspiranti di sesso femminile e, limitatamente alla Marina militare, non superiore a metri 1,95; e) diploma di istruzione secondaria di primo grado; f) assenza di sentenze penali di condanna per delitti non colposi, anche ai sensi degli articoli 444 e 445 del codice di procedura penale; g) assenza di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi e di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni; h) assenza di provvedimenti di proscioglimento da precedenti arruolamenti nelle Forze Armate secondo le normative vigenti, ad esclusione dei proscioglimenti a domanda, dei proscioglimenti per perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale e dei proscioglimenti per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; i) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualita' di volontario in servizio permanente; j) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; k) requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti, ad eccezione del limite di eta', fino alla data di effettiva immissione. 3. La mancanza o la perdita di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 nonche' di quelli indicati al precedente art. 1, determina l'esclusione dal concorso. 4. La Direzione Generale per il Personale Militare puo', in ogni momento, escludere dall'arruolamento qualsiasi aspirante che non risultasse in possesso dei requisiti prescritti. 5. I requisiti di cui alle precedenti lettere d), i) e j) sono accertati con le modalita' di cui al successivo art. 8 ed agli allegati al presente bando relativi a ciascuna Forza Armata; i requisiti di cui alle lettere f), e h) sono accertati dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; i requisiti di cui alle lettere a), b), c), e) e g) saranno verificati ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.