Art. 4. Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio 1. Gli Enti/Comandi interessati alla ricezione delle domande di partecipazione al concorso devono attenersi alle modalita' stabilite nei rispettivi allegati di Forza Armata al presente bando ed alle istruzioni tecniche impartite dalla Direzione Generale per il Personale Militare con apposite circolari. 2. Per «VFP1 in servizio» si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno (anche in rafferma annuale), ancorche' precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, in servizio presso Comandi e/o Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Ai fini del presente bando non e' considerato militare in servizio l'aspirante che, alla stessa cennata data, presti servizio nelle Forze di Completamento dell'Esercito. Nell'eventualita' di collocamento in congedo in data successiva alla presentazione della domanda e prima della conclusione della procedura concorsuale il Comandante di Corpo e', comunque, tenuto a redigere l'estratto della documentazione di servizio sulla base della documentazione matricolare e caratteristica a tale data ancora disponibile. Il Dirigente del Servizio Sanitario o l'Ufficiale Medico del Servizio Sanitario di riferimento e' tenuto, altresi', a redigere l'attestazione richiesta ai fini degli accertamenti sanitari, cosi' come indicato, per i militari in servizio, negli allegati di Forza armata di cui al presente bando. Il Comando e', inoltre, tenuto a comunicare al volontario in congedo, presso il recapito indicato nella domanda di partecipazione, l'eventuale convocazione presso i Centri di Selezione che fosse pervenuta al Comando, per i successivi accertamenti, nelle more di tale collocamento in congedo 3. Nei confronti dei militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio previsto dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 e riportato in allegato E al presente bando deve essere compilato dal Comandante di Corpo in ogni sua parte alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso tenendo presente che: a) i titoli richiesti sono quelli specificati nei rispettivi allegati di Forza armata, nel paragrafo relativo ai «Titoli»; b) i titoli conseguiti in qualita' di VFP1, anche in rafferma annuale, sono quelli relativi alle seguenti voci riportate nell'estratto: - periodi di servizio; - ultima documentazione caratteristica; - situazione disciplinare; per cio' che attiene le rimanenti voci dell'estratto documentale occorrera' fare riferimento anche all'eventuale documentazione di servizio pregressa del militare che sia stato precedentemente arruolato nelle Forze Armate con altro status giuridico. Ove la documentazione di servizio pregressa non fosse immediatamente disponibile ovvero sia necessario integrare l'estratto qualora il candidato ritenga di essere in possesso di titoli non certificati nella documentazione di servizio e non immediatamente disponibili, il militare potra', in autocertificazione, utilizzando il modello di cui in allegato B al bando, fornire al Comandante di Corpo i dati di cui ritenga essere in possesso tenendo presente che, in questo caso, sara' assoggettato, da parte dell'Ente di appartenenza, ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che comporteranno, in caso di dichiarazioni mendaci: - l'immediata esclusione dalla procedura concorsuale o la decadenza dalla ferma prefissata quadriennale, qualora gia' conseguita, con provvedimento della Direzione Generale per il Personale Militare; - denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento delle responsabilita' penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci. 4. Per gli aspiranti in servizio quali VFP1 che siano stati precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale dovra', altresi', essere trasmesso, con le modalita' indicate nei rispettivi allegati di Forza Armata al bando, l'estratto della documentazione di servizio relativo al precedente servizio svolto in qualita' di VFP1 e consegnato all'atto del collocamento in congedo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 197/2005. 5. Il Comando/Ente di appartenenza deve comunicare alla Direzione Generale per il Personale Militare i nominativi degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, commi 4 e 6, nonche' la dichiarazione del Comandante di Corpo attestante la sussistenza delle condizioni richieste dal citato art. 1, comma 4.