Art. 6.

                       Commissioni valutatrici

    1. Con   decreto   dirigenziale  la  Direzione  Generale  per  il
Personale  Militare nomina, per ciascuna Forza Armata, le Commissioni
che  devono provvedere, per ciascuna immissione, alla valutazione dei
titoli  ed  alla  redazione  delle  graduatorie  di  merito di cui ai
successivi articoli 9 e 10.
    2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da:
      a) un  Ufficiale  di  grado  non inferiore a Colonnello o grado
corrispondente, con funzioni di presidente;
      b) un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore a Capitano, o grado
corrispondente;
      c) un  Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a Capitano o grado
corrispondente   ovvero   impiegato   civile   appartenente  all'area
professionale  «C», quale rappresentante della Direzione Generale per
il Personale Militare;
      d) uno   o   piu'   Sottufficiali  di  grado  non  inferiore  a
Maresciallo con funzioni di segretario senza diritto di voto.
    3. La  Commissione  nominata  per  la  Forza  Armata  Marina deve
prevedere  un  componente  con  diritto di voto appartenente al Corpo
delle Capitanerie di Porto.
    4. Con  decreto  dirigenziale  della  Direzione  Generale  per il
Personale Militare e', altresi', costituita la commissione interforze
che,  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto ministeriale 8 luglio 2005,
deve  presiedere  allo svolgimento della prova di selezione culturale
di  cui  al  successivo  art. 7.  Nello stesso decreto e' prevista la
costituzione di sottocommissioni ove vi fosse l'esigenza che la prova
di  selezione culturale venga effettuata, contemporaneamente, in sedi
diverse.