Art. 6. Commissioni valutatrici 1. Con decreto dirigenziale la Direzione Generale per il Personale Militare nomina, per ciascuna Forza Armata, le Commissioni che devono provvedere, per ciascuna immissione, alla valutazione dei titoli ed alla redazione delle graduatorie di merito di cui ai successivi articoli 9 e 10. 2. Le Commissioni di cui al comma 1 sono composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello o grado corrispondente, con funzioni di presidente; b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, o grado corrispondente; c) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano o grado corrispondente ovvero impiegato civile appartenente all'area professionale «C», quale rappresentante della Direzione Generale per il Personale Militare; d) uno o piu' Sottufficiali di grado non inferiore a Maresciallo con funzioni di segretario senza diritto di voto. 3. La Commissione nominata per la Forza Armata Marina deve prevedere un componente con diritto di voto appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto. 4. Con decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale Militare e', altresi', costituita la commissione interforze che, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 luglio 2005, deve presiedere allo svolgimento della prova di selezione culturale di cui al successivo art. 7. Nello stesso decreto e' prevista la costituzione di sottocommissioni ove vi fosse l'esigenza che la prova di selezione culturale venga effettuata, contemporaneamente, in sedi diverse.