Art. 8. Accertamenti di cui all'art. 5, lettera b), del bando 1. I Centri di selezione di Forza Armata, sulla base degli elenchi predisposti dalla Direzione Generale per il Personale Militare, provvedono a convocare i candidati risultati idonei ai sensi del precedente art. 7, comma 9, per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nei rispettivi allegati di Forza Armata con i criteri e le modalita' indicati negli allegati stessi. 2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: a) l'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze Armate in qualita' di volontario in servizio permanente; b) accertamento dell'efficienza fisica; c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 3. La convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai Comandi di appartenenza per i militari in servizio, contiene l'indicazione della data e dell'ora di presentazione nonche' della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti. I candidati convocati per gli accertamenti prescritti devono esibire un valido documento di identificazione provvisto di fotografia, rilasciato da Amministrazioni dello Stato. Gli stessi possono fruire, durante le operazioni di selezione fisio-psico-attitudinale, di vitto ed alloggio, qualora disponibile, a carico dell'Amministrazione. Gli aspiranti che non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e nel luogo indicati nella lettera di convocazione sono considerati rinunciatari. 4. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di non idoneita', di non superamento o di mancata effettuazione delle prove fisiche, comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 5. Il predetto giudizio sara' reso noto ai candidati seduta stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della Commissione preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica. 6. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di non idoneita' avviene su delega della Direzione Generale per il Personale Militare alle predette Commissioni, ad eccezione dei giudizi emessi dalle Commissioni costituite presso i Reparti dell'Esercito per l'accertamento dell'efficienza fisica, per i quali il relativo provvedimento di esclusione e' disposto dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 7. Avverso i suddetti giudizi di non idoneita' che comportano l'esclusione dal concorso l'aspirante puo' proporre i ricorsi previsti dalle disposizioni vigenti.