Art. 8.

        Accertamenti di cui all'art. 5, lettera b), del bando

    1. I  Centri  di  selezione  di  Forza  Armata,  sulla base degli
elenchi   predisposti  dalla  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare,  provvedono  a  convocare  i  candidati risultati idonei ai
sensi   del   precedente   art. 7,   comma  9,  per  sottoporli  agli
accertamenti   fisio-psico-attitudinali   indicati   nei   rispettivi
allegati  di Forza Armata con i criteri e le modalita' indicati negli
allegati stessi.
    2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono:
        a) l'accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per
l'impiego  nelle  Forze  Armate in qualita' di volontario in servizio
permanente;
        b) accertamento dell'efficienza fisica;
        c) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso,
anche  saltuario o occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
    3. La  convocazione, inviata all'interessato a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno o telegramma o messaggio trasmesso ai Comandi
di  appartenenza  per  i militari in servizio, contiene l'indicazione
della  data  e dell'ora di presentazione nonche' della sede in cui si
svolgeranno   gli   accertamenti.   I  candidati  convocati  per  gli
accertamenti   prescritti  devono  esibire  un  valido  documento  di
identificazione    provvisto    di    fotografia,    rilasciato    da
Amministrazioni  dello  Stato.  Gli stessi possono fruire, durante le
operazioni   di   selezione  fisio-psico-attitudinale,  di  vitto  ed
alloggio,  qualora  disponibile,  a  carico dell'Amministrazione. Gli
aspiranti  che  non si presentino, per qualsiasi motivo, nel giorno e
nel  luogo  indicati  nella  lettera di convocazione sono considerati
rinunciatari.
    4. Il  giudizio  relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e'
definitivo  e,  nel  caso  di  non idoneita', di non superamento o di
mancata  effettuazione  delle  prove  fisiche,  comporta l'esclusione
dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso.
    5. Il  predetto  giudizio  sara'  reso  noto  ai candidati seduta
stante sottoponendo alla firma degli stessi, a cura della Commissione
preposta agli accertamenti, apposito foglio di notifica.
    6. L'esclusione dal concorso per effetto del suddetto giudizio di
non  idoneita'  avviene  su  delega  della  Direzione Generale per il
Personale  Militare  alle  predette  Commissioni,  ad  eccezione  dei
giudizi   emessi   dalle  Commissioni  costituite  presso  i  Reparti
dell'Esercito  per l'accertamento dell'efficienza fisica, per i quali
il  relativo  provvedimento di esclusione e' disposto dalla Direzione
Generale per il Personale Militare.
    7. Avverso  i  suddetti  giudizi  di non idoneita' che comportano
l'esclusione   dal  concorso  l'aspirante  puo'  proporre  i  ricorsi
previsti dalle disposizioni vigenti.