Art. 9.

                       Valutazione dei titoli

    1. I   titoli  da  valutare  per  ciascuna  Forza  Armata  ed  il
punteggio,  espresso  in  centesimi,  da  attribuire agli stessi sono
indicati  nei rispettivi allegati di Forza Armata. Ai sensi dell'art.
7 del decreto ministeriale 8 luglio 2005, i titoli valutabili debbono
essere  ricompresi  nelle sottoriportate tipologie, per le quali puo'
essere  attribuito  fino ad un punteggio massimo a fianco di ciascuna
indicato:
      a) periodi  di  servizio  prestati in qualita' di volontario in
ferma  prefissata  di  un  anno, anche in rafferma annuale: massimo 6
punti;
      b) missioni  sul  territorio nazionale ed all'estero: massimo 5
punti;
      c) valutazione      relativa      all'ultima     documentazione
caratteristica: massimo 12 punti;
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: massimo 5 punti;
      e) titolo di studio: massimo 2 punti;
      f) eventuali   altri   attestati,   brevetti   ed  abilitazioni
possedute,  compresa  la  conoscenza  di  lingue straniere: massimo 3
punti.
      g) le   sanzioni  disciplinari  comportano  un  decremento  dal
punteggio  complessivo  ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad
un massimo di 5 punti.
    2. La valutazione dei titoli viene effettuata, per ciascuna Forza
armata,  dalla  commissione  di  cui  al precedente art. 6 del bando,
sulla  base  dell'estratto  della  documentazione di servizio e sulla
base  delle eventuali autocertificazioni prodotte dall'interessato ed
allegate alla domanda, qualora congedato.
    3. Per  i militari in servizio l'estratto della documentazione di
servizio  previsto dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 deve essere
compilato  e certificato dal Comandante di Corpo, anche sulla base di
eventuali   autocertificazioni   presentate   dal  militare,  nonche'
sottoscritto  dall'aspirante  il quale, con la propria firma, attesta
di  aver  verificato  la  completezza  ed  esattezza  dei  dati a lui
riferiti  alla  data  di  scadenza del termine di presentazione della
domanda  di  partecipazione  all'immissione  prescelta  e  di  essere
consapevole  che  gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella
graduatoria di merito e dell'attribuzione del relativo punteggio.
    4. Per  i  militari in congedo l'estratto della documentazione di
servizio  deve  essere  quello compilato dal Comandante di Corpo alla
data del collocamento in congedo, secondo quanto previsto dall'art. 7
del decreto legislativo n. 197/2005.
    5. Sono  considerati  validi,  ai  fini della valutazione, solo i
titoli  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
della  domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata.
In particolare:
      - i   titoli  relativi  al  servizio  prestato,  alle  sanzioni
disciplinari   e  all'ultima  documentazione  caratteristica  debbono
essere  esclusivamente  conseguiti  nel  corso  del servizio prestato
quale VFP1, anche in rafferma annuale;
      - i  titoli  relativi  al  titolo di studio, ai riconoscimenti,
alle  ricompense  e  benemerenze,  ad  eventuali  altri  attestati  o
brevetti  ed abilitazioni possedute, possono essere valutati anche se
non  conseguiti  nel suddetto periodo di servizio quale VFP1, purche'
comunque  conseguiti  entro  la  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione   delle   domande   di   partecipazione  all'immissione
considerata;
      - nei   confronti  degli  aspiranti  in  servizio  quali  VFP1,
precedentemente  congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno
presi in considerazione:
        a) i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto in
qualita'  di VFP1 e certificati nell'estratto della documentazione di
servizio redatta dal Comandante di Corpo;
        b) i titoli maturati nel corso del precedente servizio svolto
in  qualita'  di  VFP1,  ad  esclusione di quello relativo all'ultima
documentazione    caratteristica,   riportati   nell'estratto   della
documentazione  di  servizio redatta dal Comandante di Corpo all'atto
del collocamento in congedo;
        c) i  titoli relativi al titolo di studio, ai riconoscimenti,
alle  ricompense  e  benemerenze,  ad  eventuali  altri  attestati  o
brevetti ed abilitazioni conseguiti anche nel periodo di collocamento
in congedo.
    6. Nei  confronti  dei militari impiegati in operazioni fuori dal
territorio  nazionale  o  in attivita' operativa a bordo di unita' in
navigazione  ed  ammessi alla procedura per l'immissione successiva a
quella  per  la  quale hanno presentato domanda di partecipazione, la
valutazione  avverra'  sui  titoli  comunque  acquisiti e certificati
nell'estratto  della documentazione di servizio alla data di scadenza
del  termine  di  presentazione  della  domanda  a suo tempo prodotta
dall'aspirante.