Art. 9. Valutazione dei titoli 1. I titoli da valutare per ciascuna Forza Armata ed il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nei rispettivi allegati di Forza Armata. Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 luglio 2005, i titoli valutabili debbono essere ricompresi nelle sottoriportate tipologie, per le quali puo' essere attribuito fino ad un punteggio massimo a fianco di ciascuna indicato: a) periodi di servizio prestati in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno, anche in rafferma annuale: massimo 6 punti; b) missioni sul territorio nazionale ed all'estero: massimo 5 punti; c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica: massimo 12 punti; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze: massimo 5 punti; e) titolo di studio: massimo 2 punti; f) eventuali altri attestati, brevetti ed abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere: massimo 3 punti. g) le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli fino ad un massimo di 5 punti. 2. La valutazione dei titoli viene effettuata, per ciascuna Forza armata, dalla commissione di cui al precedente art. 6 del bando, sulla base dell'estratto della documentazione di servizio e sulla base delle eventuali autocertificazioni prodotte dall'interessato ed allegate alla domanda, qualora congedato. 3. Per i militari in servizio l'estratto della documentazione di servizio previsto dal decreto ministeriale 8 luglio 2005 deve essere compilato e certificato dal Comandante di Corpo, anche sulla base di eventuali autocertificazioni presentate dal militare, nonche' sottoscritto dall'aspirante il quale, con la propria firma, attesta di aver verificato la completezza ed esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione all'immissione prescelta e di essere consapevole che gli stessi fanno fede ai fini dell'inclusione nella graduatoria di merito e dell'attribuzione del relativo punteggio. 4. Per i militari in congedo l'estratto della documentazione di servizio deve essere quello compilato dal Comandante di Corpo alla data del collocamento in congedo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 197/2005. 5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione relativa all'immissione considerata. In particolare: - i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultima documentazione caratteristica debbono essere esclusivamente conseguiti nel corso del servizio prestato quale VFP1, anche in rafferma annuale; - i titoli relativi al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni possedute, possono essere valutati anche se non conseguiti nel suddetto periodo di servizio quale VFP1, purche' comunque conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione all'immissione considerata; - nei confronti degli aspiranti in servizio quali VFP1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata annuale, saranno presi in considerazione: a) i titoli maturati nel corso del servizio in atto svolto in qualita' di VFP1 e certificati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comandante di Corpo; b) i titoli maturati nel corso del precedente servizio svolto in qualita' di VFP1, ad esclusione di quello relativo all'ultima documentazione caratteristica, riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatta dal Comandante di Corpo all'atto del collocamento in congedo; c) i titoli relativi al titolo di studio, ai riconoscimenti, alle ricompense e benemerenze, ad eventuali altri attestati o brevetti ed abilitazioni conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo. 6. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione ed ammessi alla procedura per l'immissione successiva a quella per la quale hanno presentato domanda di partecipazione, la valutazione avverra' sui titoli comunque acquisiti e certificati nell'estratto della documentazione di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda a suo tempo prodotta dall'aspirante.