Art. 7.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    1.  Il  corso  dura  3  anni e mira a fornire i dottorandi di una
cultura  scientifica  e  tecnica avanzata e a dotarli degli strumenti
metodologici   necessari   per   diventare  ricercatori.  La  ricerca
costituisce  almeno i due terzi dell'impegno dei dottorandi nel corso
del  triennio.  Ogni dottorando e' seguito da un docente, vale a dire
collabora  direttamente  con una persona di alto livello scientifico;
questo  gli  permette  di acquisire le modalita' con cui si svolge la
ricerca  nel  settore,  ma anche di essere esposto alle problematiche
piu' interessanti ed alla comunita' scientifica internazionale che in
quella ricerca e' attiva.
    2. I dottorandi sono iscritti ad un corso di dottorato presso uno
degli  atenei  partner  del  progetto;  per  ciascuno  studente viene
predisposto  un percorso formativo specifico, costituito sia da corsi
istituzionali  sia  da  seminari  e  corsi  specialistici organizzati
congiuntamente   dai  tre  politecnici.  I  dottorandi  della  Scuola
interpolitecnica  fruiscono,  sia  in termini di strutture di ricerca
che  di  prestazioni  didattiche,  del massimo grado di qualita' e di
efficienza che la sinergia dei tre politecnici puo' fornire.
    3.  I dottorandi ammessi alla Scuola interpolitecnica sono tenuti
allo  svolgimento,  a  tempo pieno, della loro attivita' curriculare,
sia  nelle  tre  sedi  interessate, sia presso istituti scientifici o
laboratori stranieri o centri di ricerca internazionali.
    4.  Ai  dottorandi della Scuola interpolitecnica e' richiesta una
permanenza   all'estero  di  almeno  nove  mesi  per  partecipare  ad
attivita'  formative  e  di  ricerca  presso universita', istituti di
ricerca, centri e laboratori, stranieri o internazionali.
    5.  Alla  fine  di  ciascun  anno  il  collegio  dei  docenti del
dottorato   di  afferenza,  valutata  la  relazione  sulle  attivita'
formative  e  di  ricerca  svolte  presentata dal dottorando, propone
l'ammissione  del  dottorando  al successivo anno di corso, che viene
ratificata  dal  consiglio  scientifico.  Una  eventuale  valutazione
negativa  comporta  la  decadenza  dalla Scuola interpolitecnica. Nel
caso di grave inadempienza il collegio dei docenti puo' deliberare in
corso   di   anno   la   decadenza   del   dottorando   dalla  Scuola
interpolitecnica  di  dottorato e l'eventuale restituzione delle rate
della borsa di studio percepite in quell'anno.
    6.  Il  dottorando  che  si  trova  nella  condizione  di  dovere
interrompere  la  frequenza  per  lunghi  periodi  di  malattia e per
assenza  obbligatoria  per  gestazione  e  puerperio  ha diritto alla
sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta.
In  caso  d'interruzione  di  durata  superiore  a quattro mesi anche
l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso
periodo, ma con la concessione di un anno di proroga.
    7.  Il  dottorando  ammesso alla Scuola interpolitecnica non puo'
avere  impegni  professionali o lavorativi, attivita' professionale o
lavorativa   subordinata  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  o
coordinata  e  continuativa,  ad  esclusione delle collaborazioni per
attivita'  di  supporto  alla  didattica  e  di  ricerca  di  cui  al
successivo punto 8.
    8.  Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo'
svolgere  attivita'  di  supporto  alla  didattica  e di ricerca, nei
limiti  stabiliti dal regolamento della Scuola interpolitecnica. Tali
collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le attivita' di
formazione alla ricerca del dottorando.