Art. 7. Obblighi e diritti dei dottorandi 1. Il corso dura 3 anni e mira a fornire i dottorandi di una cultura scientifica e tecnica avanzata e a dotarli degli strumenti metodologici necessari per diventare ricercatori. La ricerca costituisce almeno i due terzi dell'impegno dei dottorandi nel corso del triennio. Ogni dottorando e' seguito da un docente, vale a dire collabora direttamente con una persona di alto livello scientifico; questo gli permette di acquisire le modalita' con cui si svolge la ricerca nel settore, ma anche di essere esposto alle problematiche piu' interessanti ed alla comunita' scientifica internazionale che in quella ricerca e' attiva. 2. I dottorandi sono iscritti ad un corso di dottorato presso uno degli atenei partner del progetto; per ciascuno studente viene predisposto un percorso formativo specifico, costituito sia da corsi istituzionali sia da seminari e corsi specialistici organizzati congiuntamente dai tre politecnici. I dottorandi della Scuola interpolitecnica fruiscono, sia in termini di strutture di ricerca che di prestazioni didattiche, del massimo grado di qualita' e di efficienza che la sinergia dei tre politecnici puo' fornire. 3. I dottorandi ammessi alla Scuola interpolitecnica sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita' curriculare, sia nelle tre sedi interessate, sia presso istituti scientifici o laboratori stranieri o centri di ricerca internazionali. 4. Ai dottorandi della Scuola interpolitecnica e' richiesta una permanenza all'estero di almeno nove mesi per partecipare ad attivita' formative e di ricerca presso universita', istituti di ricerca, centri e laboratori, stranieri o internazionali. 5. Alla fine di ciascun anno il collegio dei docenti del dottorato di afferenza, valutata la relazione sulle attivita' formative e di ricerca svolte presentata dal dottorando, propone l'ammissione del dottorando al successivo anno di corso, che viene ratificata dal consiglio scientifico. Una eventuale valutazione negativa comporta la decadenza dalla Scuola interpolitecnica. Nel caso di grave inadempienza il collegio dei docenti puo' deliberare in corso di anno la decadenza del dottorando dalla Scuola interpolitecnica di dottorato e l'eventuale restituzione delle rate della borsa di studio percepite in quell'anno. 6. Il dottorando che si trova nella condizione di dovere interrompere la frequenza per lunghi periodi di malattia e per assenza obbligatoria per gestazione e puerperio ha diritto alla sospensione della frequenza sulla base della documentazione prodotta. In caso d'interruzione di durata superiore a quattro mesi anche l'eventuale erogazione della borsa di studio e' sospesa per lo stesso periodo, ma con la concessione di un anno di proroga. 7. Il dottorando ammesso alla Scuola interpolitecnica non puo' avere impegni professionali o lavorativi, attivita' professionale o lavorativa subordinata a tempo determinato o indeterminato, o coordinata e continuativa, ad esclusione delle collaborazioni per attivita' di supporto alla didattica e di ricerca di cui al successivo punto 8. 8. Su autorizzazione del collegio dei docenti il dottorando puo' svolgere attivita' di supporto alla didattica e di ricerca, nei limiti stabiliti dal regolamento della Scuola interpolitecnica. Tali collaborazioni non devono in alcun modo compromettere le attivita' di formazione alla ricerca del dottorando.