Art. 9.

Titolarita'  dei  diritti  di  proprieta' industriale e intellettuale
         derivanti dalle attivita' di ricerca dei dottorandi

    1.  Tutti  i  diritti  di  proprieta' industriale e intellettuale
derivanti  dalle  attivita'  alle  quali i dottorandi possano a vario
titolo  partecipare  sono di titolarita' esclusiva del politecnico di
afferenza.
    Fatto  salvo  il  diritto  morale di essere riconosciuti autori o
inventori,  nel  caso  di  sfruttamento  patrimoniale  dei diritti di
proprieta' industriale e intellettuale di cui al comma precedente, ai
dottorandi   spetta  anche  una  quota  del  corrispettivo  percepito
dall'Ateneo,  secondo  la  percentuale  di  cui  al  regolamento  del
politecnico di afferenza.