Art. 9. Titolarita' dei diritti di proprieta' industriale e intellettuale derivanti dalle attivita' di ricerca dei dottorandi 1. Tutti i diritti di proprieta' industriale e intellettuale derivanti dalle attivita' alle quali i dottorandi possano a vario titolo partecipare sono di titolarita' esclusiva del politecnico di afferenza. Fatto salvo il diritto morale di essere riconosciuti autori o inventori, nel caso di sfruttamento patrimoniale dei diritti di proprieta' industriale e intellettuale di cui al comma precedente, ai dottorandi spetta anche una quota del corrispettivo percepito dall'Ateneo, secondo la percentuale di cui al regolamento del politecnico di afferenza.