Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al concorso, di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      a)  titolo  di  studio:  diploma  di  laurea  in  scienze della
formazione,   giurisprudenza,   economia   e   commercio   e   titoli
equipollenti. Per i titoli equipollenti i candidati dovranno indicare
il  provvedimento  con il quale e' stata riconosciuta l'equipollenza.
Inoltre,  i  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  di studio
all'estero  dovranno allegare il titolo stesso tradotto e autenticato
dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o consolare italiana,
indicando  l'avvenuta  equipollenza  del proprio titolo di studio con
quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione;
      b)  cittadinanza  italiana  (ai  fini del presente decreto sono
equiparati  ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)  o  cittadinanza  di  uno  degli Stati membri dell'Unione
europea;
      c) di avere un eta' non inferiore ai diciotto anni;
      d)  per  i  cittadini  dell'Unione  europea,  di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
      e)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      f)  idoneita'  fisica  all'impiego  al  quale  il  concorso  si
riferisce.  L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita
medica  di  controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente.
    I  candidati  riconosciuti  portatori  di handicap ai sensi della
legge  n. 104  del 5 febbraio 1992 dovranno fare esplicita richiesta,
nella  domanda  di partecipazione al concorso in relazione al proprio
handicap,   riguardo   l'ausilio   necessario,   nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi  per l'espletamento delle prove, ai
sensi  della  sopraccitata  legge.  In  tal  caso  dovranno  allegare
apposito  certificato rilasciato dalla competente struttura sanitaria
pubblica;
      g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione  per  persistente  ed  insufficiente
rendimento  e  non  essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  lettera d), del testo unico degli
impiegati  civili  dello  Stato  approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3  e  per  aver  conseguito
l'impiego statale mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
    I   concorrenti   sono   ammessi   al   concorso  con  riserva  e
l'amministrazione   puo'   disporre   in   qualsiasi   momento,   con
provvedimento  motivato  dell'autorita'  competente, l'esclusione dal
concorso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti.  I  requisiti per
l'ammissione  al  concorso  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.