Art. 7. Prove di concorso Le prove di concorso consistono in due prove scritte ed un colloquio: prima prova scritta: la prova, a contenuto pratico e' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della convenienza, della efficienza e della economicita' organizzativa, di questioni connesse alla sfera di attivita' del posto messo a concorso con specifico riferimento agli aspetti amministrativi e gestionali degli enti pubblici di ricerca; seconda prova scritta: la prova, a contenuto teorico, vertera' sulle materie previste dal bando. La commissione stabilisce la durata delle singole prove che non puo' comunque essere inferiore ad un'ora. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice ed i dizionari. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30; prova orale: consiste in un colloquio vertente sulle materie previste per le prove scritte e sulle altre indicate dal bando. Le prove orali si svolgono in un locale aperto al pubblico. Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e l'affigge nella sede d'esame. La suddetta pubblicita' ha effetto di diretta comunicazione dell'esito della prova stessa. Qualora un candidato ammesso alla prova orale sia impossibilitato a presentarsi per motivi di salute certificati da un medico del Servizio sanitario nazionale, la commissione rinvia il colloquio ad altra seduta che comunque deve essere effettuata entro 10 giorni dall'ultima riunione fissata per gli orali. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 21/30. I candidati che si presentano a sostenere le prove d'esame devono essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia. Il documento suddetto non deve essere scaduto per decorso del termine di validita' previsto, fatta salva la facolta' di cui all'art. 45 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'assenza del candidato alle prove d'esame sara' considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso. Materie d'esame. Prove scritte: 1. diritto amministrativo con particolare richiamo dell'attivita' negoziale delle pubbliche amministrazioni; 2. ordinamento degli EE.PP.RR. con particolare riferimento all'INDAM; 3. contabilita' pubblica con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Prova orale: 1. materie previste per le prove scritte; 2. diritto costituzionale, tributario, lavoro e civile; 3. lingua inglese ed altra lingua facoltativa ulteriore; 4. uso degli strumenti informatici e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. E' facolta' della commissione, nell'ipotesi di un numero di domande di partecipazione superiore a 100, procedere ad una prova di preselezione basata su quiz a risposta multipla aventi ad oggetto elementi di base delle materie giuridiche e contabili delle prove d'esame.